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(A) In riferimento alla presente legge vedi anche il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; Circolare AGEA 9 aprile 2009, n. 23; Circolare Ministero per i beni e le attivita culturali 08 novembre 2011 n. 35009; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 dicembre 2011 n. 233;Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 08 febbraio 2012 n. 12;Circolare Ministero dell'Interno 27 aprile 2012 n. 9; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 10 maggio 2012 n. 4/2012; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 02 ottobre 2012 n. AS988; Circolare AGEA 30 ottobre 2012 n. 39; Circolare Inps 08 gennaio 2013 n. 4; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 06 febbraio 2013 n. 6; Circolare Inps 07 giugno 2013, n. 89; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n.2/2017; Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 8 gennaio 2018 n. 277.
- In riferimento alla definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, di cui alla presente Legge, vedi: Circolare AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura 28 dicembre 2023, n. AGEA.2023.97556.
[1] Per il regolamento di attuazione relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, vedi la Deliberazione dell'Istituto Nazionale di ricerca metrologica 12 giugno 2006.
[2] Vedi Circolare Ministero delle Finanze 23 febbraio 1999, n. 49; Circolare Ministero delle Finanze 14 maggio 1999, n. 107; Circolare Ministero delle politiche agricole e Forestale 28 giugno 2000, n. 4; Circolare Ministero delle politiche agricole e Forestale 23 dicembre 2003; Circolare Guardia di Finanza 8 ottobre 2001; Circolare AIPA - Autorità informatica pubblica amministrazione 7 maggio 2001; Circolare AGEA 30 luglio 2009, n.43; Circolare AGEA 31 luglio 2009, n. 44; Circolare AGEA 9 aprile 2009, n.23; Circolare AGEA 18 febbraio 2009, n.8; Circolare AGEA 7 maggio 2010, n. 15.
ARTICOLO N.19
Vigente dal 11/06/1992 al 31/12/1993
Art. 19.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti (1).
3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o...
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