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(A) In riferimento alla presente legge vedi anche il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; Circolare AGEA 9 aprile 2009, n. 23; Circolare Ministero per i beni e le attivita culturali 08 novembre 2011 n. 35009; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 21 dicembre 2011 n. 233;Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 08 febbraio 2012 n. 12;Circolare Ministero dell'Interno 27 aprile 2012 n. 9; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 10 maggio 2012 n. 4/2012; Parere Autorità garante per la concorrenza e il mercato 02 ottobre 2012 n. AS988; Circolare AGEA 30 ottobre 2012 n. 39; Circolare Inps 08 gennaio 2013 n. 4; Parere Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 06 febbraio 2013 n. 6; Circolare Inps 07 giugno 2013, n. 89; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari dipartimenti) 30 maggio 2017 n.2/2017; Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 8 gennaio 2018 n. 277.
- In riferimento alla definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, di cui alla presente Legge, vedi: Circolare AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura 28 dicembre 2023, n. AGEA.2023.97556.
[1] Per il regolamento di attuazione relativo ai procedimenti amministrativi di competenza dell'INRIM e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, vedi la Deliberazione dell'Istituto Nazionale di ricerca metrologica 12 giugno 2006.
[2] Vedi Circolare Ministero delle Finanze 23 febbraio 1999, n. 49; Circolare Ministero delle Finanze 14 maggio 1999, n. 107; Circolare Ministero delle politiche agricole e Forestale 28 giugno 2000, n. 4; Circolare Ministero delle politiche agricole e Forestale 23 dicembre 2003; Circolare Guardia di Finanza 8 ottobre 2001; Circolare AIPA - Autorità informatica pubblica amministrazione 7 maggio 2001; Circolare AGEA 30 luglio 2009, n.43; Circolare AGEA 31 luglio 2009, n. 44; Circolare AGEA 9 aprile 2009, n.23; Circolare AGEA 18 febbraio 2009, n.8; Circolare AGEA 7 maggio 2010, n. 15.
ARTICOLO N.19
Vigente dal 01/01/1994 al 07/03/2005
Art. 19.
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa (1).
(1) Articolo modificato dall’articolo 3 del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 e successivamente sostituito dall’articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
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