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(A) In riferimento alla presente legge vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1875004; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 02 febbraio 2012 n. 1884167; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 16 febbraio 2012 n. 1892377;Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 14 aprile 2012 n. 1810223; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923293; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 01 agosto 2012 n. 1923325; Circolare Inps 14 marzo 2013 n. 39; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 07 febbraio 2013 n. 2305006; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 marzo 2015, n. 3822691.
[1] Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.
[2] Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono stati conferiti alle regioni, tra l'altro, i compiti relativi al collocamento, all'avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici, e i compiti di preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro.
[3] A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
ARTICOLO N.35
Campo di applicazione.
Vigente dal 26/05/1990 al 05/02/1991
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni [dell'art. 18 e] del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti (1).
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (2).
(1) Comma modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo 1987, n. 96, (in Gazz. Uff., 8 aprile 1987, n. 15), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.
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