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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • Testo vigente
    • EPIGRAFE

      Legge 1966 - Norme sui licenziamenti individuali 12 (A).

      -----------------------------

      (A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 gennaio 2013 n. 3/2013; Messaggio INPS 22 luglio 2013, n. 11761.



    • ARTICOLO N.2


      Vigente dal 26/05/1990 al 17/07/2012

    • Art. 2.

      1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

      2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

      3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.

      4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti (1).

      (1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 2, della Legge 11 maggio 1990, n. 108.

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