ARTICOLO N.19
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali).
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:
a ) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b ) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
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