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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. con sentenza n. 181/2016 la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunziando sull'appello principale di Leonia s.p.a. e sull'appello incidentale di Z.C., in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale lo Z. aveva chiesto in via principale accertarsi l'avvenuta conclusione del contratto di assunzione con Leonia s.p.a., subentrata alla precedente datrice di lavoro, Fata Morgana s.p.a., nella gestione dell'appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di (OMISSIS), ed, in via subordinata, l'accertamento del diritto ad essere assunto da Leonia s.p.a. in applicazione della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 6 c.c.n.l.;

    2. ha premesso il giudice di appello che il diritto all'assunzione dello Z., diritto scaturente dalla clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 8, che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione; ha osservato che nello specifico gli elementi in atti ed in particolare la sentenza penale della SC n. 17198/2012, che aveva definitivamente acclarato la responsabilità penale dello Z. per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, evidenziando il coinvolgimento dello stesso in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti, erano di gravità tale da incidere indubitabilmente sull'indispensabile elemento fiduciario del rapporto di lavoro rendendo inutile l'assunzione in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa; sotto altro profilo, la esistenza di una...

  • Diritto

    Considerato

    che:

    1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. dei servizi ambientali 17 giugno 2001, art. 6, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che il contratto collettivo, art. 6, espressamente prevedeva il diritto alla costituzione automatica del rapporto di lavoro ed escludeva qualsiasi potere di valutazione sull'attitudine professionale del lavoratore in capo al nuovo datore di lavoro;

    2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4 c.c.n.l. servizi ambientali in tema di disciplina relativa alle assunzioni alla stregua della quale condizioni ostative all'assunzione erano esclusivamente rappresentate dal mancato superamento della visita medica e da sentenza passata in giudicato o procedimento penale pendente per delitto non colposo che incide sull'attitudine professionale del lavoratore; sostiene, in particolare, che la condizione ostativa all'assunzione, rappresentata dall'esistenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, non sussisteva al momento del rifiuto all'assunzione che pertanto doveva considerarsi ingiustificato;

    3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 8, censurando la sentenza impugnata per avere interpretato la disposizione in oggetto nel senso di facultizzare il datore di lavoro a non assumere un lavoratore che sicuramente avrebbe dovuto essere licenziato in considerazione della grave condotta extralavorativa;

    4. il ricorso è inammissibile;

    4.1. la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi, ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda: a) l'essere il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia di cui al contratto collettivo, art. 6, applicabile non assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che...

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