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Estremi:
Cassazione civile, 2022,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    R., dipendente di Italpol Group s.p.a. dal 2003, e dal 2010 nel ruolo di comandante delle guardie giurate, ha proposto ricorso al Tribunale di Udine al fine di far dichiarare l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il (OMISSIS), a seguito di contestazione disciplinare relativa a tre episodi: l'avere, in una conversazione via chat con una collega, criticato e denigrato i responsabili dell'impresa; non aver denunciato l'aggressione con lesioni subita da una guardia giurata durante il servizio; l'avere omesso per cinque mesi di segnalare alla Questura di Udine i turni di servizio del personale, come imposto da precise direttive.

    2. Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26.11.18, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa e, risolto il rapporto di lavoro, ha condannato la società Italpol Group s.p.a. al pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità, ai sensi della L. 30 maggio 1970, art. 18, comma 5, come modificato dalla L. 28 giugno 2012 n. 92.

    3. Con sentenza n. 111 dell'8.7.2019, giudicando in sede di opposizione, lo stesso Tribunale ha annullato il licenziamento per difetto di giusta causa e condannato la società a reintegrare il R. nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità risarcitoria, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, e ss. mm..

    4 La Corte d'appello di Trieste, investita del reclamo da parte della datrice di lavoro, lo ha parzialmente accolto ed ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro condannando la società al pagamento dell'indennità risarcitoria, ai sensi del citato art. 18, comma 5, che ha quantificato in venti mensilità della retribuzione mensile oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

    5. La Corte territoriale ha ritenuto che: la prima contestazione, relativa alla conversazione con una collega, non avesse alcun rilievo...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    12. Col primo motivo del ricorso principale è dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della normativa contrattuale applicata al rapporto di lavoro e, specificatamente, del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, art. 101. La violazione delle regole ermeneutiche di interpretazione letterale e sistematica dei contratti collettivi, ai sensi dell'art. 1362 c.c., la cui corretta applicazione non avrebbe potuto condurre al risultato interpretativo raggiunto. Il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    12.1. Sostiene il ricorrente che i contenuti concreti di un comportamento negligente del lavoratore non possono essere oggetto di una previsione ex ante e che la norma contrattuale non può che delineare fattispecie astratte, mentre i fatti addebitati al (Ndr: testo originale non comprensibile), tramite la contestazione scritta, devono essere concreti e specifici, come imposto dallo Statuto dei Lavoratori, art. 7, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

    12.2. Aggiunge poi, richiamando anche brani della motivazione adottata dal Tribunale, che la graduazione di gravità delle condotte di negligenza nell'adempimento, prevista dal contratto collettivo, si risolve sempre e comunque tutta all'interno delle possibili sanzioni conservative e che, nella specie, la stessa parte datoriale ha considerato i fatti contestati al dipendente quali espressione di una "negligenza", sia pure "gravissima", fattispecie che rientra perciò nel c.c.n.l., art. 101, ed è punita con una misura conservativa.

    13. Col secondo motivo del ricorso principale è denunciata, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per avere la Corte d'appello erroneamente applicato...

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