- Con ricorso ex art. 28 d. lgs. 150/11) depositato il 21.5.20, la ricorrente - portatrice di handicap grave ex L. 104/92, attualmente in trattamento chemioterapico; vedova; con una figlia minore a carico; priva della madre defunta, senza rapporti da oltre 20 anni con il padre, con un fratello residente in Spagna ed un altro fratello padre di due figlie minori, in stato di disoccupazione volontaria per ragioni di assistenza familiare - allegando che la dipendente del comune di (omissis), sua zia, fosse l'unica persona in grado di prestargli assistenza familiare, e che la stessa in data 17.4.20 aveva richiesto un congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d. lgs n. 151/2001 per gg. 120 dal 4.5.20 al 31.8.20, negato dalla resistente con provvedimento (omissis) del 24.4.20, concludeva come da ricorso introduttivo:
- confermare la sussistenza delle discriminazioni dirette per handicap e disabilità lamentate dalla ricorrente a proprio danno ed a danno della sig.ra (omissis); e per l'effetto confermare l'ordinanza cautelare endo processuale, con la quale viene asseverato “... il diritto di (omissis) al congedo Straordinario ex art 42, comma 5 d.lgs. 151/2001 dal 29.5.20 al 31.8.20” con tutte le conseguenze che vi sono connaturate e che ne discendono per legge;
- e, per l'effetto, condannare le parti resistenti al risarcimento, in favore dell'istante, della sanzione che assorbe in sé anche il danno da discriminazione patito dalla ricorrente (quale violazione del diritto
assoluto soggettivo a non essere discriminati) sulla scorta dei richiamati criteri della effettività, proporzionalità e dissuasività di cui all'art. 17 della Direttiva 78/2000/CE e dell'art. 28, commi da 5 a 7, D.Lgs. 150/2011 nella misura minima pari ad euro 20.000,00 (evidentemente sottostimata alla luce degli indici ristoratori evidenziati e di cui all'art. 11, L. 689/81), ovvero, gradatamente, in quella misura superiore e/o inferiore...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...