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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    1. la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 7 marzo 2017, in parziale riforma della ordinanza resa dal Tribunale di Rovereto nell'ambito di un procedimento D.Lgs. n. 216 del 2003, ex art. 4, promosso su ricorso di M.F., della CGIL del (OMISSIS) e dell'Associazione Radicale Certi Diritti, nei confronti dell'Istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, ha accertato "la natura discriminatoria per orientamento sessuale, individuale e collettiva, della condotta posta in essere dall'Istituto (...) in ordine alla selezione per l'assunzione degli insegnanti"; ha ordinato, quindi, al medesimo Istituto "l'immediata cessazione di tale condotta" e lo ha condannato al pagamento in favore della M. di Euro 13.329,00 a titolo di danno patrimoniale ed Euro 30.000,00 a titolo di danno morale, nonché al pagamento in favore dell'Associazione e di CGIL, a titolo di risarcimento del danno, di Euro 10.000,00 ciascuna, oltre alla pubblicazione del dispositivo;

    2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la parte soccombente con 5 motivi; hanno resistito con unico controricorso gli intimati, i quali hanno altresì depositato memoria con la costituzione di un nuovo difensore.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    1. il primo motivo del ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., anche in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28 ed agli artt. 2727 e 2729 c.c.; si lamenta che "la Corte territoriale attribuendo valore indiziario ad elementi singolarmente acquisiti in giudizio, senza valutare la loro ipotetica, complessiva idoneità presuntiva, e non valorizzando elementi che avrebbero potuto essere valutati in senso contrario, ha di fatto addossato alla parte in questa sede ricorrente un onere di prova negativa della discriminazione, così stravolgendo anche la regola in materia di riparto dell'onere probatorio";

    2. il motivo non è meritevole di accoglimento;

    circa la pretesa violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è noto che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; spetta quindi al giudice del merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico, apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di saggiarne l'attitudine, anche solo parziale o potenziale, a consentire inferenze logiche (cfr. Cass. n. 10847 del 2007; Cass. n. 24028 del 2009; Cass. n. 21961 del 2010) e compete sempre al giudice del merito procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli elementi indiziari precedentemente selezionati ed accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione, e non piuttosto una visione...

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