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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza n. 1364/2017 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la inefficacia nei confronti di C.A. del contratto di cessione di ramo di azienda intervenuto tra Vodafone Italia s.p.a. (già Vodafone Omnitel N.V.) e la società Comdata s.r.l. (già Comdata s.p.a.) e, per l'effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la predetta lavoratrice e la società Vodafone Italia s.p.a. con ordine a quest'ultima di ripristino della concreta funzionalità del rapporto ed adibizione a mansioni equivalenti al livello di inquadramento rivestito prima del trasferimento.

    1.2. Il giudice di appello, premesso che ai fini della configurabilità di una vicenda traslativa riconducibile all'art. 2112 c.c., anche nella formulazione successiva alla modifica attuata dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, applicabile ratione temporis, si richiedeva che l'oggetto della cessione costituisse un'articolazione autonoma, capace di perseguire con propri autonomi mezzi lo scopo economico prefissato, ha escluso che tali caratteri connotassero il complesso oggetto del contratto di cessione tra la società Vodafone e la società Comdata; i servizi ceduti - di back office consumer, back office corporate e gestione del credito - costituivano, infatti, segmenti di attività rientranti nel più ampio contesto del customer care, vale a dire del reparto che in Vodafone si occupava della gestione del cliente e richiedevano, pur dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente, un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale del ramo trasferito con la struttura rimasta nell'impresa cedente; inoltre, dal contratto di contratto di fornitura di servizi tra le due società stipulato nella stessa data del contratto di cessione emergeva che, a differenza di un normale contratto di appalto di servizi in cui l'appaltatore si obbliga...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Deve essere dato atto della cessazione della materia del contendere tra Vodafone Italia s.p.a. e C.A. alla luce del verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 5 marzo 2021, allegato alla memoria della società, dal quale emerge l'eliminazione di ogni posizione di contrasto in relazione al presente giudizio.

    2. In relazione al rapporto processuale tra Comdata s.p.a. e C.A. occorre premettere che con l'unico motivo di ricorso per cassazione Comdata s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., per essere la sentenza impugnata frutto di un'interpretazione della norma codicistica non rispettosa dei principi fissati dalla Direttiva 2001/23/CE quali enucleati dalla Corte di Giustizia; in particolare assume che al fine della configurabilità di una vicenda circolatoria assoggettata alla disciplina dettata dalla Direttiva era dirimente la circostanza del mantenimento di un nesso di dipendenza interfunzionale tra i beni ed il personale trasferito e la prosecuzione delle attività prima svolte dal cedente, oltre che del potere dei responsabili del gruppo ceduto di organizzare in modo libero e indipendente il lavoro all'interno del gruppo; in questa prospettiva priva di rilievo si rivelava la questione relativa ai software rimasti in proprietà di Vodafone; è inoltre contestata la negazione da parte del giudice di merito di specifico know how in capo ai lavoratori ceduti.

    3. Il motivo è infondato.

    In premessa occorre ribadire l'oramai costante insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c., implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422 del 2012; Cass. n. 5117 del 2012; Cass. n. 1821 del 2013;...

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