Che:
1. la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della opposizione di Global Tube s.p.a. al decreto ingiuntivo ottenuto da R.R. per il pagamento della somma di Euro 54.470,91 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e integrazioni conseguenti sul rateo di tredicesima mensilità e di tfr, oltre accessori;
1.1. la statuizione di conferma è stata fondata sulle seguenti considerazioni: a) la documentazione presentata dal R. integrava il requisito della prova scritta ex art. 633 c.p.c.; b) la rinunzia al periodo di preavviso da parte di Global Tube s.p.a. a fronte delle dimissioni del lavoratore non esonerava la suddetta dal pagamento della indennità sostitutiva; c) il lavoratore, nel sottoscrivere "per ricevuta e accettazione" la missiva con la quale la società gli aveva comunicato di esonerarlo dal preavviso, non aveva espresso alcuna volontà di rinunzia alla relativa indennità; d) la immediata rioccupazione del lavoratore non pregiudicava il diritto dello stesso alla somma oggetto di ingiunzione;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Global Tube s.p.a. sulla base di sette motivi; R.R. ha resistito con tempestivo controricorso;
3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c..
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156 e 633 c.p.c., denunziando apparenza di motivazione circa la esistenza di prova scritta del credito oggetto di ingiunzione; sostiene in particolare che i documenti prodotti a sostegno della pretesa monitoria (contratto di lavoro, nomina a dirigente, lettera società di esonero del lavoratore, ecc.) non erano rappresentativi del diritto all'emolumento in contestazione;
2. con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 2118 c.c. censurando la sentenza impugnata per avere attribuito al R. il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pur essendo pacifico che era stato il detto lavoratore a recedere dal contratto di lavoro;
3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni del c.c.n.l. dirigenti Industria applicato al rapporto di lavoro: premessa la necessità di specifico atto di autonomia negoziale, individuale o collettiva, per il conferimento al lavoratore dimissionario, in senso acquisitivo rispetto all'art. 2018 c.c., del diritto all'indennità sostitutiva in caso di rinunzia al preavviso della parte datoriale, deduce l'errore del giudice di appello per avere omesso di rilevare l'assenza nel contratto collettivo di una previsione destinata a disciplinare gli effetti della rinunzia al preavviso del soggetto datore di lavoro in deroga alla disciplina codicistica;
4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2118 c.c. per avere la sentenza impugnata escluso, in contrasto con la disciplina codicistica, la libera rinunziabilità al periodo di preavviso, ponendo a carico della parte non recedente l'obbligo all'erogazione della relativa indennità sostitutiva;
5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione...
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