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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 262 del 24.8.2017, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, ha accolto la domanda di C.C. di pagamento di differenze retributive per il periodo gennaio 2011-ottobre 2013, epoca in cui aveva svolto attività lavorativa presso la Fondazione Arena di Verona in esecuzione di un contratto di somministrazione, percependo una retribuzione inferiore rispetto a quella corrisposta nel corso di pregressi contratti a progetto, convertiti (sin dal 15.6.2000, data di stipulazione di un primo contratto a tempo determinato, dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

    2. La Corte territoriale - dando atto della sequenza cronologica dei contratti (dapprima a termine, poi interinali, poi a progetto e, infine, di somministrazione) concernenti le parti sin da giugno 2000 nonché della reintegrazione della lavoratrice, nel 2013, nel posto di lavoro con inquadramento nel I livello ccnl enti lirici e del riconoscimento di una retribuzione di Euro 2.206,69 mensili in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale di Verona passata in giudicato (n. 158/2012) che ha dichiarato nullo il primo contratto a termine - ha rilevato che la retribuzione eccedente i minimi contrattuali percepita dalla C. durante i contratti a progetto ossia gennaio 2005-31.12.2010 (pari a Euro 4.200,00) si configurava quale superminimo assorbibile con i successivi aumenti salariali; doveva, dunque, ritenersi applicabile il principio di irriducibilità della retribuzione e, in assenza di prova sulla ricorrenza di un errore essenziale e riconoscibile concernente la maggiore retribuzione, spettava il diritto della lavoratrice alla conservazione della retribuzione mensile lorda pari a Euro 4.200,00 comprensiva di superminimo riassorbibile con decorrenza dall'1.1.2008, con conseguente condanna al pagamento delle differenze...

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