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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    Con sentenza in data 20 novembre 2017, la Corte d'appello di Firenze ha respinto l'appello proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena avverso la decisione del Tribunale di Siena che aveva riconosciuto il diritto di M.G. alla corresponsione in proprio favore della differenza fra quanto riconosciutogli a titolo di indennità sostitutiva del preavviso all'esito di procedura di licenziamento collettivo conclusasi con accordo sindacale L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24, pari a tre mensilità di retribuzione e quanto invece previsto dalla contrattazione nazionale di categoria - pari a sei mensilità -;

    in particolare, la Corte, condividendo l'iter argomentativo del Tribunale, ha ritenuto la contrattazione decentrata non abilitata a modificare la disciplina del CCNL quanto ai trattamenti economici e normativi, ha escluso nella specie l'applicabilità del D.L. n. 138 del 2011, art. 8 ed ha, infine, reputato irriducibile la previsione impugnata all'oggetto tipico degli accordi previsti dalla L. n. 223 del 1991;

    per la cassazione della sentenza propone ricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., affidandolo a tre motivi;

    resiste, con controricorso, M.G..

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5,artt. 1362,1363 e 1366 c.c., circa l'interpretazione dell'accordo collettivo di mobilità del 28 dicembre 2012;

    con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 138 del 2011, art. 8, convertito dalla L. n. 148 del 2011 e dell'art. 12 delle disp. gen. in ordine alla configurabilità del contratto aziendale come "specifica intesa" ai sensi dell'art. 8;

    con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c. con riguardo all'art. 1 dell'Accordo Quadro del 24 ottobre 2011 e degli artt. 6 e 28 del CCNL 19 gennaio 2012;

    i tre motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni logico- sistematiche, sono fondati;

    - giova premettere come sia indubbio il carattere generale del principio per cui alla contrattazione collettiva non è consentito incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato od una successiva ratifica da parte degli stessi (vedi, fra le tante Cass. n. 16089 del 2014Cass. n. 6845 del 1994, Cass. n. 9734 del 1998; Cass. 2362 del 2004); inoltre, va richiamato il principio secondo cui i contratti o gli accordi collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorchè non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti (con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo medesimo e siano eventualmente vincolati ad un accordo sindacale separato e diverso, vedi: Cass. n. 10353 del 2004; Cass. n. 6044 del 2012);

    nel caso di specie la Corte ha escluso che la previsione concernente l'ammontare...

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