ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    che con ricorso in sede monitoria, P.G., autista dipendente di Coopservice Soc. Coop. P.A. dall'1.1.2013 con inquadramento al terzo livello S del CCNL Trasporti, ha richiesto ed ottenuto il pagamento della somma di Euro 1.828,75, oltre spese legali, di cui Euro 933,33 per mancata corresponsione dell'ultima tranche degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Trasporto Merci Industria 26.1.2011 ed Euro 895,42 per mancata corresponsione degli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del CCNL Trasporto Merci Industria 1.8.2013 per il periodo dall'1.6.2013 al 30.9.2014;

    che la società ha ammesso la debenza dell'importo di Euro 933,33 per gli aumenti contrattuali previsti dal CCNL 26.1.2011, ma ha contestato la legittimità della richiesta della somma di Euro 895,42 per gli aumenti contrattuali previsti dal nuovo CCNL 1.8.2013, perchè il rinnovo contrattuale non era stato sottoscritto da parte dell'associazione sindacale che la rappresentava, "e solo con l'Accordo dell'8.5.2015 era intervenuta una accettazione da parte di quei sindacati dei lavoratori e quelli datoriali che non avevano ancora firmato", con cui, appunto, si prevedeva l'una tantum per il periodo scoperto, erogato con una prima tranche;

    che il Tribunale, con la sentenza n. 882/2015, resa in data 1.10.2015, ha respinto il ricorso in opposizione della società, applicando alla questione controversa (rappresentata dalla applicabilità ad una parte del rapporto di lavoro di un rinnovo contrattuale del CCNL non sottoscritto dal sindacato di appartenenza di una delle parti) i principi generali civilistici in materia di efficacia dei contratti in capo alle parti stipulanti;

    che la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 13.5.2016, ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla società ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Coopservice a pagare al P. la differenza tra l'importo di cui al...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che, con il ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2070 e 1372 c.c.; nonchè degli artt. 36 e 39 Cost. e art. 2697 c.c., e si assume che la sentenza impugnata non sia corretta laddove ha dichiarato la non efficacia dell'Accordo dell'8.5.2015, senza considerare che il detto Accordo collettivo nazionale è stato sottoscritto dalle stesse Organizzazioni Sindacali rappresentative dei Lavoratori che avevano sottoscritto il CCNL 26.1.2011 e che hanno aderito al rinnovo del predetto CCNL del 2013, e che tale Accordo è certamente vincolante ex art. 1372 c.c., anche nei confronti dei lavoratori nella posizione del P.; si sottolinea che nessun diritto poteva sorgere in capo al P. in forza del CCNL 2013, in quanto il rinnovo di quel contratto non risultava vincolante per la società datrice di lavoro prima della adesione da parte di Legacoopservizi (l'Associazione datoriale cui aderisce Coopservice) a tale rinnovo contrattuale; adesione pattuita (con l'Accordo dell'8.5.2015), soltanto a far data dal maggio 2015, con cui è stata decisa l'una tantum, a seguito di negoziazione tra le parti sociali, quale espressione di un nuovo assetto di interessi giuridici ed economici, vincolante anche per il P.; inoltre, si lamenta che la verifica del rispetto del principio di adeguatezza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., sia stata affidata alla mera considerazione della esistenza di una fonte collettiva migliorativa intervenuta successivamente: la qual cosa si pone in contrasto sia con il principio della derogabilità (anche) in peius da parte della contrattazione collettiva successiva, sia con la regolamentazione successiva, cioè con l'Accordo del maggio 2015 e con la connessa previsione di un emolumento una tantum a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Si deduce, altresì, che la differenza tra l'importo di Euro 895,42, pari alla differenza...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...