Le parti all'udienza cd. 'cartolare' dell'11.01.2021 hanno discusso la causa mediante le note scritte autorizzate per l'udienza anzidetta.
Nelle proprie note scritte parte ricorrente così ha concluso:'... in via principale, accertare e dichiarare illegittimo e, comunque, annullare, per insussistenza del fatto contestato come giusta causa, anche in ragione della tardività del provvedimento, il licenziamento intimato dalla Credem SpA al Sig. Be. An. con nota del 08/09/2017 ricevuta in data 12/09/2017 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 co. 4, L. 300/70, condannare la Credem SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il sig. Be. nel posto di lavoro e corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto spettante dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, entro i limiti di 12 mensilità di retribuzione, e a versare i corrispondenti contributi previdenziali e assistenziali; - in via subordinata, previo accertamento della tardività del licenziamento e/o della ingiustificatezza dello stesso, per sproporzione, condannare Credem spa, ai sensi dell'art. 18 co. 5 L. 300/70, a corrispondere al Be. An. un'indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, o in quella che il Giudice del Lavoro riterrà di giustizia. Con vittoria di spese del giudizio...'. Parte convenuta, nelle proprie note scritte, chiede che il Tribunale '....voglia dichiarare infondato e rigettare il ricorso e tutte le domande proposte dal sig. An. Be. nei confronti di Credito Emiliano S.p.A. Con vittoria di spese ed onorari...'.
La causa é stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
Il ricorso é infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che si preciseranno in seguito.
Il ricorrente impugna il licenziamento per giusta causa...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...