ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza n. 1282 del 2017, ha riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande di accertamento negativo proposte, con separati ricorsi poi riuniti, da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per sentire dichiarare non dovuti contributi e somme aggiuntive, per oltre 6.000.000 di Euro, pretesi dall'INPS sull'indennità di mancato preavviso alla quale oltre novanta dirigenti avevano rinunciato all'esito della transazione, raggiunta con la società, con la quale avevano concordato, ed accettato, la cessazione dal servizio in epoca successiva, in periodo compreso fra il (OMISSIS).

    2. Per la Corte territoriale i rapporti di lavoro dei quali si controverteva erano stati risolti con il licenziamento dei dirigenti, con effetto dal ricevimento della lettera di recesso, e con comunicazione del diritto all'indennità di mancato preavviso per cui, per avere il licenziamento già prodotto l'effetto risolutivo del rapporto di lavoro, l'indennità di mancato preavviso, espressamente riconosciuta dalla società nell'intimare il licenziamento, costituiva elemento retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione contributiva.

    3. La Corte fiorentina dava atto che la scrittura privata, sottoscritta, da ciascun dirigente licenziato, qualche settimana dopo l'intimazione del licenziamento, e con la quale veniva pattuita la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da epoca successiva - di alcune settimane - rispetto alla firma della scrittura medesima, prevedeva l'erogazione di una somma, a titolo di incentivo all'esodo, con esplicita rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni ulteriore pretesa, compresi il preavviso o l'indennità sostitutiva del preavviso, e conteneva, altresì, un'implicita rinuncia ad impugnare il licenziamento, a fronte del pagamento del consistente incentivo all'esodo, senza, tuttavia, alcuna menzione di un'eventuale revoca...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    6. Con il primo motivo si censura la sentenza, in relazione all'interpretazione della transazione intervenuta tra le parti, per violazione del principio di autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), dei canoni di interpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1366), e la conseguente falsa applicazione dell'art. 2115 c.c., comma 3, L. n. 153 del 1969, art. 12,D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989.

    7. Con il secondo motivo, rinnovando la censura delle disposizioni richiamate nel mezzo che precede e dei canoni interpretativi dei contratti, si deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 10, e si censura la sentenza per non avere ritenuto enucleabile dalla transazione la revoca del precedente licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

    8. Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione delle già richiamate diposizioni, in relazione alla domanda subordinata incentrata sulla pretesa decurtazione, dall'obbligazione contributiva, di quanto versato, a titolo di contributi, in riferimento all'attività lavorativa prestata dai dirigenti nel periodo seguito alla revoca del licenziamento, con la ripresa del servizio e fino alla definitiva cessazione.

    9. Le argomentazioni esposte dalla società, a sostegno dei primi due motivi, possono così sintetizzarsi: - la Corte di merito ha ritenuto del tutto ininfluente il titolo in forza del quale sono cessati i rapporti di lavoro, da cui discenderebbe l'imposizione dell'obbligo contributivo sull'indennità di preavviso mai corrisposta ai lavoratori; - la correlazione dell'obbligo contributivo, al dovuto e non al riscosso, e l'autonomia dell'obbligazione previdenziale nulla avrebbero a che fare con la fattispecie, in cui le parti avrebbero dato attuazione alle intese, di cui alla scrittura privata, rispristinando il rapporto di lavoro e sostituendo il licenziamento con una risoluzione consensuale, previa revoca del primo; - non è...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...