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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    1. con sentenza n. 3 depositata in data 30.1.2017 la Corte di appello di Trento, confermando la pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha accolto la domanda di S.L., M.G., L.M.S. proposta nei confronti della società Aspiag Service s.r.l. per l'annullamento delle sanzioni disciplinari conservative applicate alle lavoratrice per essersi astenute dal lavoro durante alcune festività nazionali infrasettimanali (essendo fallito il confronto preventivo effettuato tra il responsabile della filiale e le rappresentanze sindacali del punto vendita, in ossequio all'Accordo aziendale 16.4.2013);

    2. la Corte territoriale, ritenuto pacifico l'inserimento (e la vigenza nel periodo de quo), nei contratti individuali di lavoro stipulati dalle lavoratrici, di clausole di disponibilità alla prestazione di lavoro nei giorni festivi e domenicali (clausole richiamate anche nei successivi accordi intervenuti tra le parti), ne ha prospettato la nullità in considerazione della loro indeterminatezza (e della mancanza della previsione di un corrispettivo), della posizione di debolezza rivestita dalla parte nel momento della sottoscrizione (ossia alla data di assunzione o di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato), della piena quanto unilaterale discrezionalità del datore di lavoro; peraltro, ha rilevato che una esegesi contrattuale rapportata alla normativa vigente al momento della stipula delle suddette clausole (D.Lgs. n. 114 del 1998) e alla prassi (all'epoca del tutto eccezionale, dell'apertura degli esercizi commerciali nelle giornate festive), portava a ritenere acquisita una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che richiedeva un successivo accordo tra le parti ogni qual volta l'esigenza aziendale veniva rappresentata secondo criteri di correttezza e buona fede;

    3. avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società prospettando undici motivi di ricorso,...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, artt. 1325,1418 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, errato nel qualificare la clausola quale rinuncia "pro futuro" al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive, trattandosi di rinuncia ad attuali, concreti ed individuati diritti acquisiti dal lavoratore al momento dell'assunzione;

    2. con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, art. 1372 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, erroneamente negato - all'accordo intercorso in materia di diritti del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa festiva - carattere generale e disponibile, così sostanzialmente e paradossalmente ritenendo privo di efficacia l'accordo che non fosse confermato - nel corso del rapporto - in occasione della ricorrenza festiva;

    3. con il terzo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che la clausola di disponibilità alla prestazione nelle giornate festive era stata ribadita nei successivi accordi intervenuti in occasioni di modifiche del rapporto di lavoro (quali mutamenti di filiali, di orari, del tipo di prestazione);

    4. con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 260 del 1949, artt. 2 e 5, artt. 1427,2113 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il diritto in questione è diritto disponibile in relazione al quale il legislatore non prevede una specifica tutela di stipulazione assistita nè può, di conseguenza, ricadere nel perimetro della disciplina dettata per le invalidità delle rinunce e transazioni concernenti diritti...

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