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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Palmi, I.G. impugnava il licenziamento per g.m.o. intimatogli con lettera del 25.9.14 dalla s.r.l. Universal Services presso cui prestava servizio dal 29.4.08 quale operaio portuale IV livello deducendo l'inesistenza del giustificato motivo, la mancata indicazione dei motivi del licenziamento e la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta del lavoratore da licenziare.

    Nella resistenza della società Universal Services, che eccepiva la decadenza del ricorso e contestava nel merito le domande avversarie, con ordinanza resa il 30.6.2017, il giudice accoglieva parzialmente la domanda, negando la tutela reintegratoria, in ragione della ritenuta esistenza del giustificato motivo oggettivo, e accertava invece la violazione dei criteri di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare, conseguentemente dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la società al pagamento di una indennità pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione.

    A seguito di opposizione, proposta dal lavoratore, il Tribunale confermava, sostanzialmente, la prima ordinanza, rilevando che il calo di commesse, unitamente alla situazione di crisi del mercato e la riduzione della produttività aziendale risultante dai bilanci costituissero effettivo motivo oggettivo del licenziamento.

    Riteneva invece violati i canoni di correttezza e buona fede nella scelta dello I. come lavoratore da licenziare, osservando che egli appartenente al IV livello - era stato selezionato insieme a tre altri operai di VI livello, in quanto considerato unità più costosa e in esubero, motivazione qualificata come arbitraria dal giudice.

    Avverso tale sentenza proponeva reclamo lo I., deducendo:

    che il licenziamento non poteva essere irrogato per una semplice flessione dell'andamento degli affari, occorrendo invece una crisi irreversibile...

  • Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.- Il lavoratore denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 c.c., artt. 115,116,416 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, lett. 4 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè dell'art. 111 Cost., comma 7.

    Lamenta che la Corte distrettuale non valutò correttamente gli elementi di fatto posti dalla società a fondamento del licenziamento e non considerò che la sussistenza del giustificato motivo obiettivo di licenziamento deve essere valutata con riferimento agli elementi fattuali esistenti al momento del recesso.

    Il motivo è inammissibile, censurando accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito in ordine alle risultanze dei dati di bilancio, perdite di esercizio e previsionali, calo o meno del fatturato, etc. ed in sostanza il connesso apprezzamento delle prove da parte della Corte distrettuale, incensurabile in sede di legittimità alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    2.- Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5; L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7 (nel testo novellato dalla L. n. 92 del 2012); degli artt. 115,116 ed ancora art. 132 c.p.c., comma 2, lett. 4.

    Lamenta che la sentenza impugnata aveva respinto la richiesta di tutela reale di cui all'art. 18 citato, comma 7 (il giudice può altresì applicare la disciplina di cui al comma 4 - reintegra - nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

    Sostiene che la sentenza impugnata abbia errato nel ritenere verificata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento solo nel caso di evidenza di quest'ultima, e non nei casi, come quello di specie, in cui la carenza del motivo oggettivo sia evincibile da elementi organizzativi risultanti dalle prove...

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