Con sentenza del 18 luglio 2019, il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa, ha dichiarato la propria incompetenza in favore degli arbitri sulla domanda di risarcimento del danno, proposta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati dalla criminalità organizzata e dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci della Gruppo 6 G.D.O. s.r.l., confiscata in danno dei soci per reati di criminalità organizzata, ritenendo operante la clausola compromissoria prevista dall'art. 22 dello statuto sociale.
L'Agenzia nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi chiamata in causa, hanno proposto regolamento necessario di competenza.
Hanno depositato memoria difensiva gli intimati.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del collegio arbitrale.
1. - Il ricorso per regolamento di competenza, proposto ai sensi dell'art. 42 c.p.c., narra i seguenti fatti ed espone i seguenti argomenti.
1.1. - I ricorrenti deducono, in punto di fatto, che il G.I.P. presso il Tribunale di Marsala dispose nel 2007 il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della Gruppo 6 G.D.O. s.r.l. e del suo compendio aziendale, con capitale sociale di Euro 14.500,000,00 ed operante nel settore della grande distribuzione alimentare, nell'ambito di procedimento ex art. 416-bis c.p. a carico del socio di maggioranza. Quindi, nel 2008 il G.I.P. dispose anche il sequestro preventivo dell'azienda della Gr. Distribuzione s.r.l., società dalla prima controllata. Venne nominato custode il Dott. R.N..
Durante il periodo di gestione provvisoria della Gruppo 6 G.D.O. s.r.l., l'assemblea nominò in data 7 febbraio 2008 un nuovo consiglio d'amministrazione, composto da tre membri, presidente R.N. e consiglieri B.S. e C.A..
Con sentenza del 31 gennaio 2011, il Tribunale di Marsala dispose la confisca, ai sensi dell'art. 416-bis c.p., comma 7, di quanto aveva formato oggetto dei procedimenti di sequestro preventivo predetti.
Con il rigetto del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la decisione, la confisca dei beni è divenuta definitiva, con intestazione della intera partecipazione societaria nella Gruppo 6 G.D.O. s.r.l. in capo allo Stato.
L'Agenzia nazionale ed il Ministero dell'economia e delle finanze hanno, pertanto, promosso innanzi al Tribunale di Palermo, sezione specializzata per l'impresa, l'azione di responsabilità avverso gli ex amministratori ( R.N., B.S., C.A.) e gli ex sindaci ( S.D., Ri.Va. ed eredi D.L.V.), ai sensi degli artt. 2476 e 2407 c.c., cui rinvia l'art. 2477 c.c., comma 4, per gli atti di mala gestio compiuti in violazione degli obblighi della carica ed omessa vigilanza, deducendo, in particolare, il...
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