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Estremi:
Cassazione civile, 2021,
  • Fatto

    FATTO E DIRITTO

    Ritenuto che:

    A.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del 7.11.2018 con il quale il tribunale di Torino, previa audizione del ricorrente, ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla internazionale protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

    Il primo giudice ha osservato per gli aspetti che qui rilevano come non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, non essendo il richiedente in situazione di vulnerabilità proprio per la comparazione con la sua situazione personale.

    In questa prospettiva ha sottolineato che il predetto aveva avuto modo di studiare sino a 20 anni diventando elettricista ed avviando una attività lavorativa con l'apertura di un laboratorio professionale; che il ricorrente aveva/ lasciato in patria la madre ed i fratelli e non aveva documentato una condizione stabile di inserimento nel contesto nazionale.

    Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del 2008 n. 25, art. 8 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

    Si lamenta che sarebbe mancata da parte del Tribunale un'indagine ad hoc sulla condizione di vulnerabilità e di esposizione al pericolo derivante dalle circostanziate dichiarazione resa dal ricorrente avanti alla Commissione Territoriale sottolineando il deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero invece evidenziato il grave pericolo per il ricorrente di essere esposto a minacce di morte nel caso di rientro nel proprio Paese.

    La censura è inammissibile.

    Il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio nel suo Paese di origine, là dove le critiche mosse dal ricorrente si palesano affatto generiche e non pertinenti rispetto all'impianto argomentativo del decreto impugna.

    Il primo Giudice...

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