Che:
1. Con la sentenza n. 978 del 2017 la Corte di appello di Messina riformava la decisione del primo giudice e dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra M.C. ed il Consorzio per le Autostrade Siciliane nel periodo da 6.3.2010 al 3.6.2010 e condannato il suddetto Consorzio al risarcimento del danno in favore del lavoratore quantificato in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi.
2. Ad avviso della Corte e per quello ancora di rilievo in questa sede, dalla declaratoria di illegittimità del contratto per difetto della forma scritta non derivava la sua conversione in rapporto a tempo indeterminato stante la natura di ente pubblico del Consorzio, ma solo il diritto al risarcimento del danno della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, determinato nella misura sopra indicata.
3. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Consorzio per le Autostrade Siciliane affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria, cui resiste con controricorso M.C..
Che:
1. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5 e art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito erroneamente liquidato il danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5, nonostante in sede di legittimità fosse stato chiarito che siffatto danno poteva essere riconosciuto solo nel caso in cui si verteva nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine e non anche nella diversa fattispecie in cui era stato impugnato un singolo contratto a termine.
2. Il motivo è fondato.
3. Nel caso in esame, oggetto della declaratoria di nullità è l'unico contratto a termine stipulato tra le parti in considerazione del rilevato difetto di forma e, dunque, non si rientra nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine che configura violazione del diritto dell'Unione (ai sensi della clausola 1 lett. b) e della clausola 5 dell'Accordo quadro sui contratti a tempo determinato attuato con la Direttiva 1999/70/CE) per la quale opera -in funzione di agevolazione dell'onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine - il risarcimento di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario (Cass. SSUU n. 5076 del 15 marzo 2016; per la differenza tra le due ipotesi cfr. Cass. 2.12.2016 n. 24666; Cass. 17.11.2016 n. 23433). Infatti, nell'ipotesi di ritenuta illegittimità di un unico contratto non può trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 5076/2016, perchè l'agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna alla ipotesi direttiva Eurounitaria, nella parte in cui...
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