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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2020 - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176. - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Ristori) 1. (A)

      ________________

      (A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 7 dicembre 2020, n. 139.



    • ARTICOLO N.12

      (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni   in   materia   di licenziamento. Esonero dal versamento  dei  contributi  previdenziali per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)1


    • 1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attività  lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo le modalità previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31 gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei settimane costituiscono la durata massima che può  essere  richiesta con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13 ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle sei settimane di cui al presente comma 2.

      2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già  interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività  economiche  e  produttive  al  fine   di  ...

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