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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    Che:

    1. con sentenza in data 29 settembre 2014, la Corte di Appello di Bologna, nella contumacia di Gian s.r.l., ha confermato la sentenza di primo grado che, decidendo nel giudizio di accertamento negativo all'esito della diffida (del (OMISSIS)) seguita al verbale di accertamento, aveva ritenuto la SUINCOM s.p.a. tenuta all'adempimento delle obbligazioni contributive quale obbligato solidale con la GIAN s.r.l. alla quale, con contratto del 30 gennaio 2006, aveva concesso in appalto l'attività di carico, scarico, movimentazione, sezionatura, mondatura, disosso e toelettatura delle ossa;

    2. per la Corte di merito non operava, nei confronti dell'INPS, la decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto e assumeva rilievo la notifica del verbale di accertamento ispettivo dell'intenzione di procedere al recupero nei confronti dell'appaltante per i contributi omessi e le sanzioni civili;

    3. la Corte territoriale confermava, inoltre, la sentenza gravata quanto all'onere della prova, compiutamente assolto dall'INPS, per essere il verbale ispettivo fondato su dichiarazioni di alcuni lavoratori e sulla significativa documentazione esaminata dagli ispettori (denunce e comunicazioni inviate dalla Gian s.r.l. agli organi competenti, brogliacci rinvenuti presso la Gian, registrazioni badge segna ore del personale occupato tenuto dalla Suincom, fogli paga emessi dalla Gian);

    4. riformava, invece, la sentenza gravata quanto alle sanzioni civili, ritenendole non estensibili al soggetto obbligato in solido sul presupposto della non imputabilità dell'inadempimento all'obbligato in via solidale;

    5. avverso tale sentenza la SUINCOM s.p.a. ha proposto ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l'INPS con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, affidato a un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui SUINCOM s.p.a. non ha...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    Che:

    7. va premesso che il ricorso principale non risulta notificato a GIAN s.r.l. giacchè la parte ricorrente principale non ha neanche tentato la notifica a detta società, diversamente dall'INPS, ricorrente incidentale, che tentata, invano, una prima notifica al legale rappresentante della società, L.P., nella sede in (OMISSIS) non risultante, tuttavia, al numero civico indicato, ha ritentato la notifica, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., al predetto L.P. (come da certificato di residenza che si assume allegato), in via (OMISSIS), ultima residenza nota, mediante deposito nella casa comunale di (OMISSIS);

    8. la mancata notifica a GIAN S.r.l. non pregiudica l'integrità del contraddittorio, versandosi in ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c.;

    9. tanto premesso, la ricorrente principale, deducendo violazione degli artt. 2770 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto i verbali ispettivi fondati su documentazione esaminata dai funzionari ispettivi ma non prodotta dall'INPS in giudizio e per avere attribuito al verbale ispettivo efficacia probatoria in difformità dalla giurisprudenza di legittimità, assumendo che l'ulteriore materiale raccolto dai verbalizzanti avrebbe dovuto essere liberamente apprezzato dal giudice per rilevarne l'importanza agli effetti della prova;

    10. il ricorso principale è da rigettare;

    11. le censure additano, nella sostanza, un'errata valutazione del compendio probatorio e si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità;

    12. spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne

    l'attendibilità e la concludenza,...

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