Che:
La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 192 del 2014, ha rigettato l'impugnazione proposta da D.M.M. nei confronti dell'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo di accoglimento della domanda di regresso, avanzata dall'Inail ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, in relazione alle somme erogate dall'Istituto a seguito dell'infortunio occorso il (OMISSIS) ad C.E. (dipendente di D.M.M. impegnato nel cantiere edile di (OMISSIS)) che si era procurato lesioni gravissime cadendo dal ponteggio apprestato dal datore di lavoro;
la Corte territoriale, dopo aver rilevato l'inammissibilità per genericità dei motivi d'appello relativi alla eccezione di prescrizione del credito ed a quella di improponibilità ed improcedibilità dell'azione di regresso per l'assenza di condanna penale, ha respinto l'unico motivo ritenuto ammissibile, con il quale si era lamentata la erronea affermazione della responsabilità del D.M. nella causazione dell'evento;
in particolare, la Corte territoriale ha accertato, valutando le risultanze istruttorie acquisite in primo grado e costituite dalla documentazione del processo penale (conclusosi con sentenza di proscioglimento per prescrizione) e da due testimonianze, la responsabilità del datore di lavoro, in quanto non aveva impedito ai dipendenti di utilizzare il ponteggio per accedere all'appartamento e per non avere predisposto una idonea vigilanza sul rispetto del divieto; la sentenza impugnata ha pure riconosciuto il concorso di colpa del lavoratore ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, in quanto lo stesso aveva, in modo immotivato ed irragionevole ma non abnorme, utilizzato il ponteggio, apprestato solo per appoggiarvi un tiro destinato solo a sollevare carichi, per salire nell'appartamento da ristrutturare;
a fronte di una valutazione dell'apporto causale fornito dall'infortunato pari al cinquanta per...
Che:
Il primo motivo è inammissibile; esso pur essendo intitolato, in modo cumulativo, sia al vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che alla violazione di legge di cui al n. 3 del medesimo art. 360 c.p.c., comma 1, nella illustrazione si sofferma solo sul vizio di motivazione in quanto, ad avviso del ricorrente, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata sarebbero carenti e contraddittorie laddove si è dedotta la responsabilità del datore di lavoro derivante dalla omissione dell'obbligo di fare osservare il divieto di salire e o scendere lungo i montanti del ponteggio dal quale il lavoratore è precipitato, pur riconoscendo che lo stesso datore non aveva l'obbligo di predisporre le misure di sicurezza richieste in generale per i ponteggi, dal momento che il ponteggio in questione era stato realizzato solo per sostenere un tiro e non per essere calpestato; inoltre, la conclusione della sentenza non sarebbe coerente con i contenuti della testimonianza di un certo P. resa nel corso del giudizio penale;
la doglianza non è conforme al modello di vizio motivazionale accolto dalla formulazione vigente, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis, dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5;
questa Corte di legittimità ha, ormai da tempo, affermato che il testo della citata disposizione, riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto...
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