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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. Con sentenza del 28.1.14, la Corte d'Appello di Bologna, in riforma di sentenza del tribunale di Forlì, ha accolto la domanda del datore di lavoro indicato in epigrafe volta ad opporsi a verbale ispettivo INPS e ad accertare negativamente la sussistenza del debito per contributi previdenziali nei confronti dell'INPS, con riferimento al periodo 1.1.02-30.6.02, per importo complessivo di oltre Euro 100.228,00.

    2. In particolare, la corte territoriale ha affermato l'inesistenza del debito contributivo in questione in ragione della sospensione -disposta dal datore ed accettata dai dipendenti - del lavoro, per mancanza di commesse, e della corrispettiva obbligazione retributiva.

    3. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo; il datore è rimasto intimato.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    4. Con unico motivo di ricorso - proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - si deduce violazione del D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, per avere la sentenza impugnata escluso la contribuzione nonostante l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo.

    5. Il motivo è fondato.

    6. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014).

    7. Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell'obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389).

    8. Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342 - "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze".

    9. In relazione a ciò, questa Corte (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv....

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