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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha accolto il reclamo proposto da Gierre s.r.l. ed ha rigettato la domanda di D.F. che aveva chiesto si accertasse la illegittimità del licenziamento a lui intimato dalla Gierre s.r.l. il 25-29 settembre 2015 per giustificato motivo oggettivo in relazione all'avvenuto superamento del periodo di comporto ai sensi dell'art. 32, comma 7 c.c.n.l. Mobilità Area Contrattuale Attività Ferroviarie e dell'art. 2110 c.c..

    2. Il giudice di appello, per quanto qui ancora interessa, ha rammentato che era oramai incontroverso tra le parti che il termine del comporto previsto dall'art. 32, comma 7 c.c.n.l. applicabile era di dodici mesi. Aveva inoltre accertato che tale termine era scaduto nel mese di (OMISSIS) per effetto della somma delle assenze per malattia accumulatesi dal (OMISSIS) al (OMISSIS).

    2.1. La Corte di merito ha evidenziato che il lavoratore non aveva contestato la effettività delle giornate di assenza per malattia dolendosi invece della tardività del licenziamento intimato a distanza di mesi dalla maturazione del periodo di comporto quando il lavoratore aveva ripreso servizio senza chiedere ulteriori aspettative per ragioni di salute ed alternando periodi di servizio e periodi di malattia.

    2.3. Ha osservato poi che il tempo trascorso tra la maturazione del periodo di comporto e l'intimazione del licenziamento era giustificato dalla volontà della datrice di lavoro di verificare la compatibilità della malattia con la prosecuzione dell'attività che tuttavia, per effetto dell'ulteriore assenza di due mesi dovuta alla medesima malattia era poi apparsa definitivamente compromessa.

    2.4. In tale prospettiva il giudice di appello ha escluso che lo spatium deliberandi fosse stato eccessivo evidenziando che, al contrario, la risoluzione del rapporto era stata comunicata solo una settimana dopo il rientro dall'ultima assenza...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    4. Preliminarmente va dichiarata ammissibile la memoria depositata dalla Gierre s.r.l. in occasione dell'odierna adunanza camerale. Come risulta dagli atti di causa, infatti, in data 10 giugno 2020 la società controricorrente ha inviato per via telematica alla cancelleria una memoria che ha del pari notificato alla controparte via PEC in formato pdf p7m il 10 giugno 2020. Successivamente, in data 16 giugno 2020, la Gierre s.r.l. ha provveduto anche al deposito della memoria in formato cartaceo presso la cancelleria.

    4.1. Va rammentato infatti che il presente procedimento, originariamente fissato per la decisione il 18 marzo 2020, ha sofferto del rinvio d'ufficio reso necessario dalla disciplina emergenziale collegata alla pandemia COVID 19. Ai sensi del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, comma 1 infatti, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono state rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Tale termine è stato successivamente differito prima al 15 aprile e poi all'11 maggio 2020 per effetto del disposto del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) e poi del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1 (convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40).

    4.2. Per l'effetto con provvedimento n. 47 del 31 marzo 2020, adottato ai sensi del citato D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 6 è stato disposto che tutte le cause già fissate per la trattazione in adunanza camerale fino al 31 maggio 2020 fossero rinviate a nuovo ruolo per essere nuovamente fissate in adunanza camerale a decorrere dal 22 giugno 2020 nel "rispetto dei termini di legge" (cfr. i provvedimenti del Primo Presidente della Cassazione nn. 47 e 55 del 31.3 e 10.4.2020).

    4.3. Osserva allora il Collegio che trattandosi di una nuova fissazione dell'adunanza camerale, d'ufficio rinviata per effetto di una disposizione di legge, i...

Correlazioni:

Legislazione Correlata (1)

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