ATTENZIONE: stai consultando la versione GRATUITA della Bancadati. Per accedere alla versione completa abbonati subito

Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1.Il Tribunale Lecco, con sentenza del 28 novembre 2017, ha confermato, in fase di opposizione, il rigetto, già pronunciato in fase sommaria, della domanda proposta da F.L., nelle forme previste dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48 e ss. cd. rito "Fornero", volta ad impugnare il licenziamento intimatogli con lettera del 5 agosto 2016.

    2. Al lavoratore, segnatamente, sul rilievo della recidiva derivante da altri sei episodi disciplinari sanzionati (a cui lo stesso aveva prestato acquiescenza) erano addebitate con la sanzione espulsiva, le condotte tenute il 27 luglio 2016, ossia l'aver spostato una macchina fresatrice, senza smontarla preventivamente, danneggiando il pavimento industriale, e l'aver abbandonato subito il servizio, senza giustificazioni, di fronte agli immediati rilievi del datore di lavoro D.V..

    3. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 676/2018, depositata il 28.3.2018, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società alla data del 5 agosto 2016 e ha condannato quest'ultima a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto.

    3.1. La Corte di merito, nel riformare parzialmente la sentenza, pur

    concordando con il giudice di primo grado circa la sussistenza della giusta causa risolutoria, ha tuttavia accolto la censura del ricorrente volta ad evidenziare come il provvedimento espulsivo fosse stato adottato prima del decorso dei cinque giorni dalla contestazione degli addebiti previsti dall'art. 7 stat. Lav. (risultando dato pacifico che la lettera di contestazione fosse stata consegnata a mano il 1 agosto e la lettera di recesso, con le medesime modalità il 5 agosto) in violazione delle disposizioni dell'art. 7, comma 5 Stat. Lav., tese ad assicurare, nell'interesse di entrambe le parti, il...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    5. Con il primo motivo di ricorso principale, F.L. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo segnatamente errores in procedendo, vizi di motivazione apparente e contraddittoria, nonchè l'omessa ammissione di mezzi di prova decisivi, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello negando l'ammissione di capitoli di prova decisivi in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento del 5 agosto 2016 e degli altri quattro provvedimenti disciplinari irrogati "a raffica" dopo l'alterco del 12 luglio 2016 ed ignorando le prove presuntive e le registrazioni telefoniche da cui emergeva la volontà ritorsiva del datore rispetto al legittimo diritto di critica del dipendente verso le prevaricazioni subite.

    6. Con il secondo motivo di ricorso, il lavoratore ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (errores in procedendo, motivazione apparente e contraddittoria, mancata ammissione mezzi di prova decisivi) poichè la Corte d'appello avrebbe ritenuto decisive dichiarazioni testimoniali parziali, contraddittorie e "per sentito dire", e avrebbe rifiutato, sempre senza fornire alcuna motivazione, l'ammissione di capitoli di prova decisivi al fine di escludere la sussistenza e la rilevanza disciplinare degli addebiti contestati al lavoratore, ignorando, altresì, le trascrizioni delle registrazioni telefoniche da cui, secondo il ricorrente, doveva evincersi la inattendibilità delle testimonianze circa i fatti posti a base del licenziamento (sia in ordine al danneggiamento che all'abbandono del posto di lavoro del 27 luglio 2016).

    7. Con il terzo motivo di ricorso il L. ha censurato la sentenza, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. lav., in relazione ai principi di tempestività, immutabilità e specifica contestazione della recidiva, nonchè ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per errores in...

please wait

Caricamento in corso...

please wait

Caricamento in corso...