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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. Con sentenza del 5.12.13, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato l'appello avverso la sentenza del 31.10.12 del tribunale della stessa sede, che aveva, per quel che qui rileva, rigettato l'opposizione della società Tiesse di Goldentir snc al verbale di accertamento con cui l'INPS aveva qualificato trasfertisti alcuni dipendenti ed assoggettato a contribuzione previdenziale le somme corrisposte agli stessi a titolo di trasferta, in applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6 (TUIR), per un complessivo importo contributivo di Euro 353.724.

    2. In particolare, la corte territoriale ha rilevato che, sebbene in tutti i contratti di lavoro fosse indicata una sede di lavoro, i lavoratori erano tenuti all'espletamento della prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, non sostenevano alcuna spesa per gli spostamenti, e ricevevano un'indennità di trasferta parametrata alla distanza chilometrica dal cantiere e tuttavia corrisposta talora in misura superiore rispetto alle giornate lavorative. Da tali elementi la corte territoriale ha dedotto che la trasferta aveva carattere strutturale per l'attività d'impresa e che i lavoratori dovevano essere inquadrati nella categoria dei trasfertisti.

    3. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste l'INPS con controricorso.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 - lamenta violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6, (TUIR), per avere la sentenza impugnata trascurato che per i lavoratori in questione era indicata nel contratto di assunzione una sede di lavoro, ove parte della prestazione era occasionalmente resa, e che ai lavoratori era corrisposta indennità di trasferta solo in correlazione con l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in sede diversa. Sottolinea la ricorrente in particolare che la norma richiamata demandava a decreti ministeriali appositi la determinazione della categoria dei trasfertisti, e che, non essendo questi mai intervenuti, devono trovare applicazione i criteri fissati dai medesimi organi amministrativi (Ministero delle Finanze) con circolare 326/E del 1997, ripresa dall'INPS con messaggio amm. 027271 del 2008, secondo i quali ai fini dell'applicabilità del richiamato comma 6 devono sussistere congiuntamente le tre condizioni (la mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro, lo svolgimento di un'attività lavorativa che richieda ai lavoratori continui spostamenti, la corresponsione al dipendente di un'indennità in misura fissa, non legata all'effettivo svolgimento dell'attività in trasferta), due della quali almeno nella specie non ricorrenti.

    5. Il motivo è fondato.

    6. Occorre premettere che la qualificazione delle modalità di espletamento della prestazione di un lavoratore ai fini dell'applicazione del regime della trasferta (rilevante ai fini del comma 5 della richiamata norma del TUIR) o del regime dei trasfertisti (rilevante ai fini del diverso comma 6) è riservata al giudice di merito, la cui valutazione costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, non è censurabile dal giudice di legittimità.

    7. Spetta invece al giudice di legittimità le precisazione dei...

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