che:
1. con sentenza 7 aprile 2017, la Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo proposto da C.P.G. avverso la sentenza di primo grado, di reiezione della sua opposizione all'ordinanza dello stesso Tribunale, che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimatogli dalla datrice Gruppo Argenta s.p.a. il 19 maggio 2014, esclusane la natura verbale, così come quella ritorsiva per sussistenza di un giustificato motivo oggettivo (per la soppressione del suo posto di lavoro in conseguenza di esternalizzazione dell'attività di gestione e manutenzione del parco automezzi) e così pure la violazione della L. n. 223 del 1991, inapplicabile in assenza di prova del licenziamento di un numero di dipendenti superiore a cinque nell'arco di centoventi giorni;
2. avverso tale sentenza il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, cui la società resisteva con controricorso;
3. il P.G. rassegnava le conclusioni a norma dell'art. 380 bis 1 c.p.c.;
4. parte ricorrente comunicava memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c..
che:
1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 2,3,5, art. 1362 c.c., per la ravvisata sussistenza da parte della Corte territoriale del giustificato motivo oggettivo sulla base di ragioni diverse (acquisto di proprietà dei veicoli della flotta aziendale, mutamento delle condizioni di esternalizzazione dei servizi ad essa relativi rispetto al precedente affidamento a Car Server s.p.a., redistribuzione ad altri dipendenti di attività prima svolte dal lavoratore) da quelle della lettera di licenziamento (soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività), con inammissibile integrazione dei motivi di licenziamento e senza alcun accertamento dell'incidenza causale delle predette ragioni sulla soppressione del posto di lavoro (primo motivo);
1.1. esso è infondato;
1.2. la Corte territoriale ha esattamente applicato i principi di diritto in materia di giustificato motivo oggettivo per soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell'attività (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699; Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158; Cass. 18 luglio 2019, n. 19302), in base ad un accertamento in fatto, sostenuto da una congrua argomentazione a giustificazione del rigetto del motivo di doglianza del lavoratore appellante (esposto sub 1 di pg. 20 della sentenza), incentrata proprio sulla diversa gestione del parco auto a fondamento della riorganizzazione (dall'ultimo capoverso di pg. 23 all'ultimo di pg. 25 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità, senza operare alcuna modificazione, nè integrazione dei motivi di licenziamento;
2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3,5, artt. 1175,2103 e 2697 c.c., per mancato accertamento della possibilità di collocazione in altre mansioni, anche inferiori, del lavoratore nel contesto aziendale, in...
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