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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. con sentenza n. 194, resa in data 13 febbraio 2014, la Corte d'appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da B.M., riteneva l'illegittimità del contratto a termine stipulato tra quest'ultima e il Comune di Pontedera nel periodo 11 settembre 2003-30 giugno 2004, con proroga fino al 31 luglio 2004, per omessa verifica della sussistenza della condizione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 3 (valutazione dei rischi), disposizione da applicarsi anche ai contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni;

    riteneva la Corte territoriale tardiva la produzione documentale effettuata dal Comune solo in appello, stante il divieto di cui all'art. 437 c.p.c.;

    escludeva la possibilità di conversione del rapporto e condannava il Comune appellato al pagamento in favore della ricorrente a titolo di risarcimento di un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (quantificato ex art. 18, comma 5, St. lav.);

    2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Pontedera con quattro motivi;

    3. B.M. ha resistito con controricorso;

    4. entrambe le parti hanno depositato memorie.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4;

    censura la decisione impugnata per non essersi pronunciata sulla eccepita inammissibilità dell'appello proposta dalla B. che non aveva rispettato le prescrizioni di cui all'art. 434 c.p.c.;

    2. il motivo è inammissibile;

    2.1. non sono trascritti nè la sentenza di primo grado nè il ricorso in appello della B.;

    2.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del "fatto processuale", l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (v. Cass., Sez. Un., 22 maggio 2012, n. 8077);

    la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (v. Cass. 4 luglio 2014, n. 15367; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226);

    2.3. dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l'appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione...

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