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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. C.E. e F.R.M. convennero in giudizio la Società per Azioni Michelin Italiana - S.A.M.I. per ottenere la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla morte di F.S., rispettivamente loro marito e padre, sia iure proprio che iure hereditatis.

    Con intervento volontario si costituì l'INAIL, esercitando azione di regresso nei confronti della convenuta società per le somme erogate prima al F. e, poi, alle sue eredi, in conseguenza della malattia professionale contratta dal lavoratore.

    2. Il Tribunale adito, respinta, tra l'altro, l'eccezione preliminare di nullità dell'intervento volontario dell'INAIL, accertò la responsabilità di S.A.M.I. e l'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa (prestata da F.S. dal 22 agosto 1957 al 31 maggio 1987 con esposizione alle polveri di amianto senza adozione di idonee misure protettive, nè di prevenzione, nè adeguata informazione sui rischi specifici della lavorazione) e la patologia contratta (manifestatasi con difficoltà respiratorie nel maggio 2005 e diagnosticata come adenocarcinoma e poi mesotelioma pleurico epiteliomorfo, esitata nel decesso del (OMISSIS)). Condannò, quindi, la datrice di lavoro al pagamento, a titolo risarcitorio, delle seguenti somme: in favore delle congiunte Euro 9.852,40, iure hereditatis; in favore di C.E. Euro 223.760,35 e di F.R. Euro 180.000,00, iure proprio; Euro 116.706,22, a titolo di regresso, in favore dell'Inail; il tutto oltre accessori e spese.

    3. Con sentenza in data 14 maggio 2013, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di detta pronuncia, ha condannato S.A.M.I. al pagamento, in favore di C.E. e F.R.M., quali eredi, della maggior somma di Euro 33.195,00, oltre interessi dalla pronuncia, escludendo la condanna della società al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme di Euro...

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere prioritariamente esaminato il ricorso della società, in quanto quello delle eredi ha ad oggetto esclusivamente il calcolo degli interessi sugli importi liquidati nella sentenza impugnata.

    2. Con il primo motivo S.A.M.I. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 101,105,415,419 e 420 c.p.c., art. 24 Cost., comma 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., numeri 3 e 4, nonchè omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, a mente del n. 5 dello stesso articolo, circa la tardività dell'intervento volontario dell'Inail e la conseguente inammissibilità della domanda di regresso azionata dall'Istituto.

    Il motivo non può trovare accoglimento.

    2.1. Esso presenta preliminari profili di inammissibilità sia perchè lamenta impropriamente vizi di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che possono riguardare i fatti della vicenda storica che ha dato origine alla controversia e non certo i denunciati errores in procedendo in cui sarebbe incorsa l'attività del giudice nel processo, sia per violazione della prescrizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità, dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

    Come noto, infatti, anche per l'error in procedendo, come tiene a precisare la sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 8077 del 2012, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), "sicchè l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato". Così, anche nel...

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