1. Con sentenza emessa il 08/03/2019 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato G.M. per i reati di cui agli artt. 476, 482 e 468 c.p., per avere formato un falso atto di compravendita apparentemente rogato dal Notaio C. (capo A), contraffacendo il sigillo del Notaio Co. apposto sull'atto (capo B), e per il reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p., per avere formato un falso certificato amministrativo avente ad oggetto un verbale del Comune di Canegrate (capo C), ha riqualificato il fatto di cui al capo B ai sensi dell'art. 469 c.p., confermando nel resto la sentenza, e rideterminando la pena.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di G.M., Avv. Marco Pruiti, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con un primo motivo denuncia il travisamento della prova, lamentando che non sia stata riconosciuta la grossolanità del falso, sebbene entrambi i Notai escussi in dibattimento abbiano riferito trattarsi di contraffazioni macroscopiche; deduce, inoltre, l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, G.E., il padre dell'imputato, che non avrebbe potuto acquistare un immobile senza rilasciare una procura speciale al figlio; anche il sigillo del Notaio Co.Bo. sarebbe oggetto di contraffazione grossolana, mancando nell'atto la stessa sottoscrizione delle parti; infine, anche la dichiarazione amministrativa è oggetto di contraffazione grossolana, come riferito al teste B., della Polizia Municipale di Canegrate.
2.2. Con un secondo motivo deduce violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i falsi contestati riguardano fotocopie di atti pubblici, trattandosi di documenti formati con l'ausilio di una fotocopiatrice.
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova premettere che, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, nel settembre 2012 G.M. presentava al padre E. un atto di compravendita immobiliare, asserendo di aver acquistato un'abitazione per lui e la madre, in compensazione di una cospicua somma chiesta ai genitori; in considerazione di tale atto, G.E. recedeva da un accordo per l'acquisto di un altro immobile, e locava un appartamento, in relazione al quale il figlio M. si impegnava a pagare il canone; in seguito ad una serie di solleciti inevasi, tuttavia, G.E. veniva sfrattato, e costretto a rivolgersi ai servizi sociali; a quel punto sottoponeva il rogito relativo all'abitazione asseritamente acquistata dal figlio al Notaio L., che immediatamente riconosceva l'atto come falso; lo stesso Notaio C., apparente sottoscrittore dell'atto, disconosceva la propria firma in calce al documento, precisando altresì che vi era apposto il sigillo di un altro Notaio, il Dott. Co.Bo..
Con riferimento al capo C, invece, veniva accertato che, avendo G.E. prestato nel 2010 la propria vettura al figlio, sanzionato in due occasioni dalla Polizia Locale di Canegrate, gli erano state notificate le violazioni, in quanto proprietario del veicolo; tuttavia, il figlio aveva assicurato che avrebbe provveduto al pagamento; successivamente, però, veniva notificata una cartella esattoriale di Equitalia, per un importo di Euro 1.272,41. Ciò nonostante G.M. insisteva di aver provveduto al pagamento delle contravvenzioni, ed esibiva un atto apparentemente rilasciato dalla Polizia Locale di Canegrate, con apposto il timbro del Comune, in cui si attestava l'avvenuto pagamento. Anche in tal caso, G.E. si recava presso la Polizia Locale di Canegrate, ed esibiva l'atto all'operante Be., che ne disconosceva l'autenticità.
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