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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    Con sentenza del 30 maggio 2018, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Cassino e rigettava la domanda proposta da S.B. nei confronti di FIAT Crysler Automobiles Italy S.p.A. (già FIAT group Automobiles S.p.A.) avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato allo S., in relazione al ritrovamento nella sua borsa al termine del turno di due pennelli considerati, per la somiglianza a quelli in uso nell'azienda e presenti in magazzino, di provenienza aziendale.

    La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provato l'addebito per non aver lo S. dimostrato la proprietà da parte sua dei pennelli nè fornito una logica alternativa a quella dell'illecita sottrazione da parte sua dei pennelli al fine di trarne un ingiusto profitto ai danni dell'azienda e per aver, di contro, i testi confermato l'identità con quelli adoperati in azienda, verificata, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 32 del CCNL applicabile assoggettata alla sanzione del licenziamento, proporzionata, in ogni caso, la sanzione, rilevando l'idoneità della stessa a ledere il vincolo fiduciario, a prescindere dal modico valore economico dei pennelli, da ritenersi anche tempestivamente irrogata nel rispetto dell'art. 32 del CCNL.

    Per la cassazione di tale decisione ricorre lo S., affidando l'impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.

    Il Banco di Napoli resistente ha poi presentato memoria.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto della circostanza per la quale la fotografia in base alla quale la prova testimoniale avrebbe consentito l'accertamento della provenienza aziendale dei pennelli la cui sottrazione era imputata al ricorrente non riproduceva i pennelli sottratti, come sarebbe dimostrato dall'assenza nella foto dei codici di identificazione indicati nella stessa lettera di contestazione bensì due dei pennelli in uso nell'azienda, sicchè il rilievo attribuito al riconoscimento dei pennelli in foto come quelli rinvenuti nello zaino del ricorrente ed alla dichiarazione del loro essere identici o comunque simili a quelli adoperati in azienda ai fini dell'attribuzione in proprietà all'azienda medesima si risolve nell'ammettere illegittimamente una modifica del fatto contestato per la quale la sottrazione è riferita non più ai pennelli contrassegnati dai codici indicati nella lettera di contestazione ma a due qualsiasi dei pennelli utilizzati in azienda.

    Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, artt. 2697 e 2119 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull'onere della prova per aver ritenuto quell'onere assolto dal datore di lavoro su cui gravava per non aver il ricorrente offerto la prova contraria.

    Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 624 c.p. e art. 32 del CCNL di categoria, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l'erroneità del convincimento espresso in ordine alla riconducibilità della fattispecie all'ipotesi astratta di cui al CCNL applicabile, data dalla commissione di un furto in azienda, non essendo...

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