che:
1. la Corte di Appello di Brescia, con sentenza del 25 marzo 2016, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto di T.R. e O.M. "al mantenimento del superminimo", quale aumento retributivo non assorbibile, nei confronti dalla società datrice di lavoro San Pellegrino Spa; ha invece confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva respinto le domande di M.M. e A.F.;
2. in estrema sintesi, premettendo che grava sul lavoratore l'onere di fornire la prova della sussistenza di un titolo che escluda il principio dell'assorbimento del compenso, la Corte territoriale ha valorizzato per entrambi i lavoratori la reiterazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo nonchè il mancato assorbimento del compenso in occasione della loro progressione professionale, con cambio di livello e anche di retribuzione;
da ciò la Corte ha tratto il convincimento che "il comportamento tenuto dall'azienda, successivamente all'erogazione del superminimo, deponga per la non assorbibilità dell'emolumento";
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 5 motivi, cui hanno resistito l' O. e il T. con controricorso, illustrato anche da memoria; non hanno svolto attività difensiva il M. e l' A. ai quali il ricorso per cassazione è da intendersi notificato come denuntiatio litis non sussistendo soccombenza della società rispetto alle posizioni di tali lavoratori.
che:
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:
1.1. il primo denuncia "omesso esame - con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio - della Ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Industria Alimentare e conseguente violazione e/o falsa applicazione del CCNL Industria Alimentare 2012 e precedenti - ex art. 360, n. 3";
1.2. il secondo motivo denuncia "omesso esame - con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio - del contenuto e della portata dei cedolini paga e violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - della L. 5 gennaio 1953, n. 4 e dell'art. 50, commi 1, 3, 5 CCNL Industria Alimentare 2012 e precedenti";
1.3. il terzo motivo denuncia "omesso esame - con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio - dei motivi che hanno indotto l'azienda ad assorbire parzialmente il superminimo e violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c.";
1.4. il quarto motivo denuncia "violazione o falsa applicazione - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - circa gli aumenti dei minimi tabellari disposti dall'art. 51 del CCNL Industria Alimentare - violazione o falsa applicazione - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - degli artt. 112, 115 c.p.c.";
1.5. il quinto mezzo denuncia "omesso esame - con violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa fatti decisivi per il giudizio - della posizione dei signori O. e T. e violazione e/o falsa applicazione - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - art. 1362 c.c., comma 2 e degli artt. 35 Cost., e segg.";
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. opportuno premettere in diritto i seguenti principi espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte nella materia che ci occupa:
il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...