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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    CHE:

    1. con sentenza n. 5174 depositata il 10.7.2015, la Corte di appello di Roma, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di Unicredit s.p.a. di pagamento del corrispettivo per violazione del patto di non concorrenza stipulato con S.A., dipendente con mansioni di private banker del Banco di Sicilia s.p.a. (successivamente incorporato da Unicredit s.p.a.) che, a seguito di dimissioni del 30.5.2008, aveva prestato attività lavorativa presso un istituto di credito concorrente, operando con la clientela facente parte del portafoglio clienti di Unicredit s.p.a.;

    2. la Corte distrettuale, esclusa la formazione di giudicato sull'accertamento della violazione del patto di non concorrenza per acquisita esecutività del decreto ingiuntivo n. 7541/2008 (conseguita alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da soggetto non legittimato) in quanto avente ad oggetto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ha ritenuto valido il patto avendo lo stesso riguardato la medesima zona (Lazio), la medesima clientela e i medesimi generi di prodotti per i quali era stato stipulato il contratto di lavoro, avendo limitazione temporale ai tre anni successivi alla cessazione del rapporto e prevedendo la corresponsione di un adeguato compenso, dovendo escludersi, inoltre, che il mutamento di assetto aziendale (incorporazione del Banco di Sicilia nel gruppo Unicredit) potesse incidere sull'efficacia del patto stesso;

    3. avverso detta sentenza la S. propone ricorso affidato a otto motivi e la Banca resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    CHE:

    1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c. nonchè dell'art. 1460 c.c. con riferimento alla definitiva esecutorietà ex art. 654 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 7541/2008 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) avendo, la Corte territoriale, escluso rilevanza di cosa giudicata esterna alla statuizione di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro in quanto dovuta ex art. 2119 c.c., atteso che la ragione di fatto e di diritto sottostante detta condanna era prima facie riconducibile (in base al petitum sostanziale di cui al ricorso per decreto ingiuntivo e alla causa petendi del successivo giudizio di opposizione) al grave inadempimento dell'Istituto bancario ai propri obblighi comportamentali che avevano costituito motivo di dimissione da parte della S., inadempimento che paralizzava l'azionabilità del patto di non concorrenza per effetto dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;

    2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2125 c.c. in relazione all'art. 1421 c.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte territoriale, trascurato di verificare i limiti di oggetto, tempo e luogo posti dal patto di non concorrenza con specifico riferimento alla maturata professionalità e alle mansioni svolte dalla S. che aveva svolto la propria attività esclusivamente nell'ambito del private banker. Affidato al mero arbitrio della banca risultava poi l'ambito territoriale di efficacia del patto, individuato dalle regioni ove la stessa avesse prestato attività lavorativa per almeno un mese;

    3. con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 410 e 413 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente disatteso...

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