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(A) In riferimento al presente Decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 17 novembre 2020 n. 4623.
ARTICOLO N.80
Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque mesi" ed e' aggiunto infine il seguente periodo:
"Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro." 1.
1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a quarantacinque giorni...
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