1.- Con ordinanza del 4 luglio 2019 (reg. ord. n. 173 del 2019), il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, [...] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».
1.1.- Il rimettente premette che il giudizio principale è stato instaurato a seguito del ricorso presentato da Artemide Global Service (AGS) srl nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso il decreto n. 95032 del 2016, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della società medesima per il periodo dal 30 dicembre 2015 al 1° ottobre 2016.
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi di pulizia e delle attività ferroviarie, ha rappresentato: di aver avuto in affidamento dal Consorzio Stabile Miles l'esecuzione dell'attività di pulizia del materiale rotabile in diverse province della Regione Siciliana; di aver incontrato in data 22 settembre 2015 le organizzazioni sindacali di categoria per discutere in ordine alle modalità di "passaggio di cantiere" di tutte le maestranze sino a quel momento impiegate dalla precedente aggiudicataria, come previsto dall'art. 16-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità/area contrattuale attività ferroviarie del 20 luglio 2012 (CCNL); di essersi impegnata nella medesima data, previo accordo con le parti sociali, ad assorbire tutto il personale avente diritto, garantendo...
1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale «[i]n caso di presentazione tardiva della domanda, [...] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».
La questione è insorta nel corso di un giudizio promosso dalla società Artemide Global Service (AGS) srl nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso un decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale relativo al contratto di solidarietà stipulato il 1° ottobre 2015 dalla società ricorrente con le competenti organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera c), e comma 5, del citato d.lgs. n. 148 del 2015.
Nel ricorso la società lamenta la riduzione del periodo di fruizione del trattamento concesso dall'amministrazione rispetto a quello richiesto: nella domanda, presentata il 30 novembre 2015, era indicato il periodo dal 2 ottobre 2015 al 1° ottobre 2016, mentre l'amministrazione aveva autorizzato la corresponsione del trattamento fino al 1° ottobre 2016, ma con decorrenza dal 30 dicembre 2015. Ciò in applicazione della disposizione impugnata, poiché la domanda di concessione del trattamento era stata presentata dalla società ricorrente decorso il termine, stabilito dal comma 1 dello stesso articolo 25 del d.lgs. n. 148 del 2015, di sette giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all'intervento costituito dal contratto di...
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