1. La Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 57, ha - con sentenza n. 3126 del 18.7.2018 - respinto la domanda di annullamento del licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 31.8.2016 da Unilever Italia Manufacturing s.r.l. a M.E., Responsabile del reparto "magazzino freddo" composto da 24 operai, per aver omesso di informare i propri superiori gerarchici nonchè il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della sistematica manomissione, da parte dei carrellisti dallo stesso coordinati, dei dispositivi di rallentamento di velocità dei carrelli (c.d. sistema tartaruga, divenuto operativo dal 25.3.2016), manomissione accertata a seguito di un incidente avvenuto in azienda il (OMISSIS).
2. La Corte distrettuale, ritenute provate la consapevolezza del M. delle manomissioni effettuate dai carrellisti al sistema di sicurezza dei carrelli e l'omessa informazione del superiore gerarchico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonchè considerati il ruolo di responsabilità rivestito e le conseguenze (quali incidenti di carrelli con conseguente grave pericolo alla incolumità degli operai) derivanti dalla disattivazione del suddetto sistema, ha escluso la riconducibilità della condotta nell'ambito delle infrazioni punite, dall'art. 69 del c.c.n.l. Industria Alimentare, con sanzione conservativa, non ricorrendo una mera colpa lieve ossia una mancata "tempestiva" informazione del superiore della esistenza di guasti o irregolarità di funzionamento (da ritenersi isolati, fortuiti ed occasionali nell'intenzione delle parti sociali) bensì una mancata comunicazione di plurime e sistematiche manomissioni di un sistema di sicurezza introdotto per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori.
3. Per la cassazione di tale sentenza M.E. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. La...
1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 69 e 70 del c.c.n.l. settore Industria Alimentare, art. 2119 c.c., artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1369 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato le clausole negoziali le quali riservano esclusivamente una sanzione conservativa alla condotta di omesso avvertimento della "evidente irregolarità" di un macchinario, a prescindere dalla natura del dispositivo del macchinario (rilevante ai fini produttivi ovvero deputato a garantire il rispetto delle norme di sicurezza) e dalla ricorrenza di una colpa lieve o di una colpa grave o di un ruolo di responsabilità nel reparto (in tal caso potendo, semmai, adottarsi una misura più severa ma sempre nell'ambito delle sanzioni conservative). Erroneamente la Corte distrettuale ha sussunto la fattispecie nell'art. 70 del c.c.n.l. potendo essere punito con sanzione espulsiva solamente la manomissione di dispositivi infortunistici (condotta, attiva, distinta dalla mera omessa informativa di un evidente malfunzionamento) ed ha surrettizziamente valorizzato la recidiva.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa disamina di un fatto decisivo oggetto di discussione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo, la Corte distrettuale, erroneamente ritenuto provata la consapevolezza del M. di sistematiche manomissioni ai dispositivi di rallentamento pur non sussistendo alcuna evidenza istruttoria e, anzi, dimostrando - la lettura integrale della lettera di giustificazioni resa dal lavoratore all'azienda nonchè le dichiarazioni rese dal sig. C. - che la mancata informazione del malfunzionamento era dipesa da "usure normali" dei macchinari e non da manomissioni.
3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1318 e 2118 c.c., art. 3...
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