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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVA

    Che:

    la Corte di Appello di Milano con sentenza del 27 gennaio - 28 marzo 2015, confermando la gravata pronuncia emessa dal locale giudice del lavoro, riteneva illegittimo il termine apposto al terzo contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto tra le parti per l'arco temporale primo novembre 2010 - 28 febbraio 2011, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, per esigenze sostitutive, in particolare per garantire la continuità del servizio aziendale contribuendo alla copertura delle giornate di assenza per malattia dei dipendenti del settore AV impiegati presso la base di servizio di Milano, di modo che era stata dichiarato la sussistenza tra l'attore B.C. e la convenuta ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.a. di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fin dal primo novembre 2010, ordinando alla Società di provvedere alla riammissione in servizio del predetto nonchè al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria di importo corrispondente a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;

    a fondamento della decisione la Corte territoriale ha ritenuto, essenzialmente, che il termine fosse illegittimamente apposto poichè risultava formulata nel contratto, e quindi invocata, una ragione sostitutiva priva di sufficiente specificità e quindi inidonea a consentire alla autorità giurisdizionale la correlazione tra l'attività del sostituto e quella del sostituito. In particolare, la Corte distrettuale, dopo aver rilevato che il criterio dell'indicazione nominativa del personale sostituito non è l'unico legittimo, ha tuttavia riscontrato, per pervenire all'accoglimento della domanda formulata dal lavoratore, l'assenza di elementi o indicazioni tali da consentire di individuare i lavoratori da sostituire (ed infatti erano indicati genericamente i lavoratori assenti per malattia nel settore assistenti di volo impiegati presso la base di servizio a Milano, dove tuttavia...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    con il ricorso in sintesi vengono formulate le seguenti doglianze:

    1) ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e art. 10, nonchè dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., comma 2, in cui sarebbe incorsa la Corte milanese ritenendo nulla la causale sostitutiva per la sua genericità, ma non considerando che il grado di specificità richiesto, in accordo con il diritto vivente, deve essere adeguato alla realtà dimensionale aziendale ed alle caratteristiche specifiche del settore merceologico di riferimento e che, oltre al nominativo del lavoratore, altri criteri soccorrono a ritenere la specificità delle ragioni, che nel caso di specie erano stati indicati, come l'ambito territoriale di assunzione (Milano), il luogo della prestazione (Milano) e le mansioni dei lavoratori da sostituire (dipendenti del settore AV). Ha dedotto altresì la ricorrente la violazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per aver erroneamente la Corte distrettuale ritenuto generica l'indicazione dello scalo di Milano come luogo cui erano addetti i lavoratori assenti per malattia, poichè a (OMISSIS) vi sono due aeroporti ((OMISSIS)), atteso che non poteva esserci confusione in quanto l'aeroporto di (OMISSIS) è in provincia di Varese e poichè, ove si fosse trattato di (OMISSIS), il lavoratore avrebbe dovuto agire in primo grado presso il diverso Tribunale di Busto Arsizio. Aveva, altresì, errato la Corte di appello, nel ritenere irrilevante la prova dell'ingente numero di giorni di assenza per malattia verificatisi nei mesi successivi alla stipula del contratto sulla base della considerazione che ciò che non era ancora accaduto non potesse essere considerato ragione giustificatrice. Infatti, nella prospettazione della ricorrente la capacità della società di prevedere il flusso di assenze per malattia non era stata oggetto di contestazione nel corso...

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