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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    Con sentenza n. 977 del 2014, la Corte d'appello di Bologna ha accolto l'appello proposto dall'INPS e da SCCI s.p.a. nei confronti di Water Team s.p.a avverso la sentenza del Tribunale di Forlì di accoglimento della opposizione a cartella con la quale l'INPS, anche quale mandatario di S.c.c.I s.p.a., aveva preteso dalla medesima società il pagamento di differenze sulla contribuzione dovuta sui premi di risultato erogati in esecuzione di un accordo aziendale sottoscritto annualmente dalla società e da un rappresentante dei lavoratori e, quindi, ritenuto - per l'assenza di rappresentatività sindacale dei lavoratori - non idoneo ad integrare i presupposti per la fruizione della decontribuzione prevista dal D.L. n. 67 del 1997, art. 2 conv. in L. n. 135 del 1997;

    la Corte territoriale, in sintesi, ha ritenuto che secondo la nozione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, per contratto aziendale si deve intendere un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non identificati col contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nella organizzazione aziendale, realizza una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di costoro; pertanto, laddove il contratto sia stipulato senza il tramite di organizzazione sindacale, si realizza una ipotesi di contratto plurimo, inteso come somma di contratti individuali identici, ma non sindacale;

    ciò chiarito, la Corte ha ritenuto insussistente il diritto della Water Team s.r.l. a fruire della decontribuzione;

    avverso tale sentenza, ricorre per cassazione Water Team s.r.l. sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, con il quale la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro in ragione della errata ricognizione da parte della...

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    Il motivo è infondato;

    la questione controversa riguarda l'interpretazione del D.L. n. 67 del 1997, art. 2, comma 1, conv. in L. n. 135 del 1997 (oggi abrogato dalla L. n. 247 del 2007), il cui testo prevede(va): "Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, comma 3, e successive modificazioni, nonchè dalla retribuzione pensionabile di cui all'u.c. di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati";

    il vantaggio contributivo disciplinato dall'intero D.L. n. 67 del 1997, art. 2 conv. in L. n. 135 del 1997, risultava strutturato, nel periodo di vigenza della disposizione, mediante la esclusione dalla retribuzione imponibile a fini previdenziali della retribuzione di risultato; tale beneficio era concesso automaticamente, non poteva essere maggiore alla aliquota massima della retribuzione percepita dal lavoratore (1% sino al 1997; 2% sino al 1998; 3% a partire dal 1999); era previsto un contributo di solidarietà (10%) a carico dei datori di lavoro e vi era obbligo di applicazione dei minimali retributivi stabiliti da CCNL ed era anche previsto l'obbligo di deposito del contratto collettivo decentrato presso gli uffici del lavoro;

    si trattava, dunque, di un sistema volto ad alleggerire il costo del lavoro puntando sull'incentivazione della maggiore produttività, ma al contempo lasciando all'esterno della previsione la individuazione dei parametri di misurazione del risultato atteso in termini di produttività, competitività, ecc.;

    in via generale fu imposta dalla legge la presenza...

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