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Estremi:
Consiglio di Stato, 2020,
  • Fatto

    FATTO e DIRITTO

    1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. per il Piemonte (R.G. n. -OMISSIS-), l'odierno appellante chiedeva l'annullamento del decreto del Capo della Polizia - Direttore della P.S., n. 333-D/88980 in data 10 marzo 2010, concernente la destituzione dello stesso, nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento, ivi compresa la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 1° febbraio 2010.

    2. Il T.a.r. Piemonte, dopo aver respinto la domanda cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-, con la sentenza n. -OMISSIS- ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il T.a.r., in particolare:

    a) la censura dedotta circa il travisamento dei fatti è del tutto destituita di fondamento, trovando diretto riscontro - nelle sommarie informazioni rese in data -OMISSIS-nel procedimento penale - il pieno coinvolgimento del ricorrente nelle operazioni di reperimento, di acquisto della droga e di occultamento della stessa all'arrivo degli agenti di P.G.;

    b) non è né illogica né irragionevole la scelta di infliggere al ricorrente la sanzione della destituzione, atteso che:

    b. 1) l'acquisto di sostanza stupefacente ha pregiudicato la relazione fiduciaria con l'Amministrazione di appartenenza (anche per la necessaria contiguità con soggetti operanti nell'illegalità che l'assunzione di sostanze illecite inevitabilmente comporta) e ha costituito una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento prestato (fra i quali rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti);

    b. 2) disdicevole è il tentativo da parte del ricorrente di evitare le operazioni di controllo dei militari in servizio, qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato ed esibendo il tesserino d'ordinanza, e il successivo diniego opposto alla richiesta di...

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