[1] Per le ulteriori disposizioni attuative delle norme di cui al presente decreto, vedi il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, il D.P.C.M. 11 giugno 2020, il D.P.C.M. 14 luglio 2020, il D.P.C.M. 7 agosto 2020, il D.P.C.M. 7 settembre 2020, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 e da ultimo il D.P.C.M. 2 marzo 2021.
[2] A norma dell'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124, le disposizioni del presente decreto, si applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
ARTICOLO N.1
Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 (A)
1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza [dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020], e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus1.
2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilità intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5...
Caricamento in corso...
Caricamento in corso...