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Legislazione Nazionale

Struttura
  • PROVVEDIMENTO

    • EPIGRAFE

      Decreto Legge 2020 - LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazz. Uff., 17 marzo 2020, n. 69). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. -  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA) (A)

      ________

      (A) In riferimento all'Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati vedi: Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 02/04/2020 n. 1464. In riferimento alla proroga della validità delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali vedi: Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 01/06/2020 n. 4051. In riferimento agli appalti pubblici nell'emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio vedi: Circolare ASSONIME 22/05/2020 n. 10.



    • ARTICOLO N.39

      (Disposizioni in materia di lavoro agile)1


    • 1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione2.

      2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

      2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse 3.

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