Con sentenza definitiva del 9.1.2018, il Tribunale del lavoro di Bari, espletata una consulenza medico-legale: a) accoglieva parzialmente l'opposizione proposta da Tr. Ro. ai sensi dell'art. 38,3. co., D.Lgs. 11.4.2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna); b) revocava il decreto, di rigetto della domanda di tutela antidiscriminatoria, emesso in data 22.12.2015 nel contraddittorio fra la Tr. e la s.p.a. Trenitalia; c) dichiarava "la natura discriminatoria del criterio selettivo che pone, quale requisito per l'assunzione alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. con la qualifica di Capo Treno/Capo Servizi Treno, la statura minima di 160 cm senza distinguere tra il sesso di concorrenti"; d) dichiarava l'illegittimità dell'esclusione della Tr. "per deficit strutturale"; e) dichiarava il diritto della Tr. di "essere assunta alle dipendenze dell'opposta per essere adibita a mansioni di Capo Treno/Capo Servizi Treno; f) rigettava l'opposizione per il resto; g) poneva a carico della s.p.a. Trenitalia le spese di difesa, liquidate in Euro 6.000,00, oltre agli accessori, nonchè il costo della consulenza tecnica.
La società ferroviaria proponeva appello mediante ricorso depositato il 9.7.2018, dolendosi dell'erroneità della sentenza di primo grado alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano; chiedeva che, in riforma della pronuncia impugnata, la domanda attorea fosse disattesa.
La Tr. resisteva e concludeva per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata; spiegava appello incidentale finalizzato alla condanna della s.p.a. Trenitalia all'assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento dei danni patrimoniale e morale.
Acquisiti i fascicoli di parte nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna la discussione precedeva la pubblicazione del dispositivo.
Il Tribunale del lavoro di Bari, ritenute la propria competenza per territorio, l'ammissibilità nella specie dell'iniziativa processuale antidiscriminatoria della Tr. e la legittimazione passiva della s.p.a. Trenitalia, ha ravvisato la fondatezza nel merito del diritto azionato, in particolare, accertando, alla stregua della consulenza tecnica del Dott. Raffaello Maria Bellino, specialista in medicina del lavoro, che la statura della concorrente/attrice, alta cm 156 senza calzature, non pregiudica la funzionalità del servizio.
Facendo sue le verifiche e le conclusioni del CTU, il primo giudice ha acclarato che la Tr. può "svolgere tutte le operazioni rientranti nel profilo professionale di Capo Treno/Capo Servizi Treno così come descritte nel c.c.n.l. di riferimento ad eccezione dell'apertura del rubinetto di isolamento pneumatico della porta di salita di treni a breve percorrenza".
Ma "tale compito" – si legge nella pronuncia gravata – "è svolto sporadicamente, a treno fermo e può essere ausiliato agevolmente mediante un piccolo rialzo di pochi gradini, motivo per cui il rischio di ricadute rilevanti sulla sicurezza dei viaggiatori e del treno può motivatamente ritenersi basso"; inoltre, "l'operazione in esame non potrebbe espletata nemmeno da un soggetto di altezza pari a cm 160, essendo richiesta un'altezza orientativamente non inferiore a cm 180 per un soggetto con stessi rapporti corporei".
Il Tribunale del lavoro di Bari è così giunto alla conclusione che "nella specie ... detto limite di 160 centimetri è privo di ragionevolezza, atteso che anche un soggetto che sia in possesso della statura minima richiesta non potrebbe compiere almeno una delle operazioni rientrante fra i compiti del capo treno".
Nel corso della discussione orale la difesa della soc. Trenitalia ha posto una questione concernente la giurisdizione, sostenendo che il giudice del lavoro non potrebbe...
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