1. Con sentenza n. 639 dell'1.12.2016 la Corte d'Appello di Torino, a conferma della pronuncia di prime cure, ha respinto la domanda di Z.M.M. diretta al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in qualità di dirigente, per il periodo aprile 2005 - gennaio 2008 durante il quale aveva svolto le funzioni di Direttore tecnico di Stabilimento della Feletti 1882 s.p.a. in liquidazione, con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive discendenti dal riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro sin dal 2005 (avendo, poi, stipulato nel febbraio 2008 un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di dirigente) pari a complessivi Euro 232.198,26 oltre accessori di legge.
2. La Corte distrettuale, per quel che interessa, considerate le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, escludeva il vincolo di subordinazione nel periodo (aprile 2005 - gennaio 2008) precedente la stipulazione del contratto di lavoro subordinato, per difetto di prova in ordine al requisito essenziale della subordinazione, non essendo stato allegato nè provato alcun elemento relativo ai rapporti con i vertici della società e alle direttive ricevute dai medesimi (la "catena ascendente"), a fronte dell'allegazione datoriale di assenza di vincolo orario, di vincolo gerarchico e disciplinare.
3. Avverso l'anzidetta sentenza, il Dott. Z. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. La società resiste con controricorso.
4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2086,2094,2095,2104 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato l'indice della subordinazione rappresentato dall'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, indice dimostrato dalla mole documentale depositata dallo Z. relativamente al potere di rappresentanza nei confronti di terzi, alle funzioni commerciali nei confronti di ditte esterne, ad un certo potere direttivo nei confronti dei dipendenti (per quanto attiene a ferie ed ordini di lavoro, tutti compiti espletati dallo Z. proprio in funzione di superiore gerarchico dei suddetti dipendenti).
5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. nonchè vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che l'attività prevista dai contratti stipulati nell'aprile e nel maggio 2005 tra le parti integrava una collaborazione coordinata e continuativa priva del progetto e, comunque, integrante, nei fatti, un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1 oppure comma 2; in ogni caso, la Corte ha errato nell'evidenziare la sussistenza di alcuni indici tipici della prestazione di lavoro subordinato di un dirigente senza trarre la conseguenza diretta che si trattava quantomeno di una collaborazione coordinata e continuativa (posta in violazione della disciplina vigente).
6. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che nel ricorso introduttivo del giudizio si era specificato che "il Dott. Z. non era un consulente esterno che capitava ogni tanto in azienda per dare qualche...
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