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Estremi:
Cassazione civile, 2020,
  • Fatto

    RILEVATO

    che:

    1. con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Perugia, pur rilevando la nullità dell'ordinanza del Tribunale di Perugia appellata dal cittadino maliano D.D., ha respinto la domanda proposta da quest'ultimo per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero umanitaria;

    2. avverso detta sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui l'intimato Ministero dell'intero ha resistito con controricorso;

    3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

  • Diritto

    CONSIDERATO

    che:

    4. merita accoglimento la prima censura, con cui si lamenta la violazione dell'art. 354 c.p.c., stante l'inesistenza dell'ordinanza di primo grado in cui parte motiva e dispositivo si riferiscono a tutt'altra vicenda (relativa al cittadino senegalese N.A.K.);

    5. invero la Corte d'appello, pur rilevando la "nullità dell'ordinanza del tribunale in quanto pronunciata nei confronti di un soggetto diverso da B.D., nonostante la corretta intestazione", ha deciso la causa nel merito, rigettando le domande proposte;

    6. al riguardo soccorre l'orientamento di questa Corte per cui "da sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, determinando in sede di legittimità la cassazione con rinvio, affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione" (Cass. n. 15002/2015); in termini analoghi è stato affermato che è affetto da inesistenza giuridica, o nullità radicale, il provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio correttamente intestato alle parti del giudizio, ma recante una motivazione e il dispositivo relativi alle parti di altra causa, atteso che, in tale ipotesi - a differenza di quel che si verifica nella correzione dell'errore materiale - non è possibile ricostruire il "decisum" e la "ratio decidendi", donde la necessità della rinnovazione del giudizio (v. Cass. 16497/2019; cfr. Cass. n. 6162/2014);

    7. resta assorbito l'esame dei due ulteriori motivi di ricorso, con i quali si lamenta, rispettivamente, la "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5" e "l'omesso esame circa la domanda di protezione...

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