CHE:
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto respingeva la domanda tesa al riconoscimento del diritto alla qualifica superiore ed al compenso per lavoro straordinario, nonchè l'impugnativa di licenziamento, in quanto non tempestiva, proposte da T.N.A. e condannava il datore di lavoro, D.P.S., al pagamento della somma di Euro 6826,05 a titolo di differenze retributive per il maggior orario di lavoro espletato rispetto a quello indicato nelle buste paga, a titolo di 13 e 14 mensilità, indennità sostitutiva di ferie e T.F.R.;
2. La Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava il D.P., quale titolare della ditta Hotel Garden Vulcano, a corrispondere al T. la complessiva somma di Euro 24.652,08, determinata al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, sul presupposto che la qualifica da riconoscere era quella di Capo ricevimento, corrispondente al secondo livello della declaratoria contrattuale, atteso che le deposizioni più convincenti erano risultate quelle rese dai testi M.F. e G.P. e che a supporto di tale prova vi era stata la dichiarazione di credenziali rilasciata proprio dal titolare dell'azienda, nella quale era specificato che le mansioni attribuite erano state quelle di capo ricevimento;
3. per il resto, riteneva corretto l'orario di lavoro al quale ragguagliare le retribuzioni accertato dal primo giudice e conforme a quanto dichiarato dai testi; la doglianza relativa al mancato riconoscimento della illegittimità del licenziamento era respinta in ragione della mancata impugnativa del recesso nel termine di cui alla L. 604 del 1966, art. 6;
4. di tale decisione domanda la cassazione il D.P., affidando l'impugnazione ad unico motivo; il T. è rimasto intimato.
che:
1. si denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 2095,2103,1362 e ss. artt. 2070,2077 e 2375 c.c., nonchè degli artt. 45, 178 e 49 c.c.n.l. settore Turismo - alberghi del 22.1.1999, motivazione radicalmente erronea ed illogica e quindi sostanzialmente omessa o "apparente", ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendosi che la conduzione del procedimento logico giuridico volto all'accertamento delle attività in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal c.c.n.l. ed al raffronto tra il risultato della prima indagine e le declaratorie contrattuali debba ritenersi viziata, per essere stato il riconoscimento della qualifica superiore fondato su considerazioni che avevano omesso ogni raffronto comparativo tra l'attività lavorativa concretamente accertata e le declaratorie contrattuali;
2. si assume che l'omessa individuazione della norma contrattuale applicabile impedisca ogni controllo sull'esattezza dell'inquadramento nel secondo livello contrattuale, che, ai sensi dell'art. 45 e dell'art. 178 ccnl di settore, è applicabile ai lavoratori che "svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti o uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale", ciò che non era dato rilevare dal contenuto della sentenza;
3. peraltro, alcuni dei criteri distintivi dell'attività svolta dal T. rilevati non erano propri esclusivamente della declaratoria ritenuta applicabile, essendo l'autonomia nell'ambito delle norme richiamate comune ad altri livelli, senza considerare che l'attività di addetto al ricevimento era svolta saltuariamente ("e anche di addetto al ricevimento, quando necessario"), laddove era necessaria una valutazione di prevalenza interamente omessa;
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