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Estremi:
Cassazione civile, 2019,
  • Fatto

    FATTI DI CAUSA

    1. Con sentenza n. 1151 depositata il 18.6.2018, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como, ha dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato il 17.12.2015 dalla società T. F.lli s.r.l. ad A.A.M.R., con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro e condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a Euro 23.501,10), L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5, come novellata dalla L. n. 92 del 2012.

    2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha ritenuto realizzati dal lavoratore due dei tre addebiti disciplinari contestati dalla società (nella specie, l'ingiustificato rifiuto del trasporto di un pacco e l'abbandono del posto di lavoro per circa un'ora) ma, in assenza di ripercussioni sull'andamento aziendale e a fronte del contesto di elevata conflittualità in cui i comportamenti si sono innestati, ha ritenuto sproporzionato l'atto di recesso.

    3. Per la cassazione della sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la società con controricorso, proponendo, altresì, tre motivi di ricorso incidentale.

  • Diritto

    RAGIONI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che le due infrazioni disciplinari commesse dal lavoratore non integravano - a fronte dell'esclusione dell'addebito più grave, consistente nella minaccia di morte nei confronti del datore di lavoro, condotta non accertata - un nucleo minimo di condotta astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, con conseguente applicabilità della tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 anche considerate le clausole del c.c.n.l. Gomma Plastica che ricollegano sanzioni conservative alle infrazioni concernenti l'abbandono del posto di lavoro e la "trascuranza" nell'adempimento delle mansioni assegnate.

    2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 15, comma 1, lett. c), e), f), art. 20, comma 1, lett. e), art. 168, commi 1 e 2, della L. n. 300 del 1970, 18, commi 4 e 5, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il comportamento del datore di lavoro che ha impedito al lavoratore di utilizzare il carrello disponibile in reparto per movimentare dei carichi seppur inferiori ai 25 kg deve ritenersi illegittimo.

    3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2087 c.c., della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte distrettuale, trascurato che il lavoratore aveva diritto di sottrarsi alle plateali provocazioni poste in essere a suo danno dal datore di lavoro allontanandosi dal posto di lavoro.

    4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.,...

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