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Estremi:
Corte appello Milano, 2019,
  • Fatto

    CONCLUSIONI

    Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro, in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 57/2018 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, così giudicare: Nel merito: 1. - accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di funzionario di prima classe e, conseguentemente ,all'inquadramento nel livello 1 (F1) così come previsto dal vigente CCNL FAIRO, a far data dal 27/05/2014; - condannare, per l'effetto, la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 11.820,78 a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto in realtà dovuto in relazione alla qualifica superiore cui avrebbe avuto diritto, per il periodo dal 27/05/2014 al 31/10/2016, oltre alle ulteriori somme maturate, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge; - condannare altresì la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito e/o subendo per effetto dell'illegittimo e arbitrario comportamento della convenuta relativo al mancato inquadramento nella qualifica spettante in virtù delle mansioni effettivamente svolte; 2. accertare e dichiarare che la ricorrente, per le ragioni di cui in atti descritte e documentate, ha maturato in ogni caso competenze e differenze retributive per straordinari, permessi non goduti, lavoro notturno e mancate compensazioni, e per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 6.214,95 a titolo di competenze e differenze retributive non percepite, ovvero quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di legge; 3. accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2087,2103 e 1218 c.c., e 32 della Costituzione, la...

  • Diritto

    MOTIVAZIONE

    L'appello non è meritevole di accoglimento.

    Per quanto riguarda il primo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento dell'inquadramento nel livello superiore è opportuno richiamare la giurisprudenza della Corte di Cassazione per cui “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (cfr. Cass. Lav. 05.02.2004 n. 2164).

    Nella fattispecie in esame si osserva che Co. VI. Ka.con il ricorso di primo grado aveva allegato di essere stata assunta dal 27 maggio 2014 presso Air India Limited, inquadrata al Quarto Livello – C2 del CCNL Impiegati e Operai delle Compagnie Aeree straniere che operano in Italia aderenti al contratto F.A.I.R.O. con mansioni di impiegata addetta all'assistenza e al traffico passeggeri e funzioni di supporto nei servizi aeroportuali, ma di aver fin dall'inizio del rapporto svolto mansioni superiori e di essersi assunta responsabilità maggiori rispetto al livello di inquadramento con conseguente suo diritto al riconoscimento del livello superiore F1 – profilo 1.

    In particolare l'appellante assume di aver svolto mansioni caratterizzate “da ampia autonomia e discrezionalità in relazione a diverse esigenze aziendali” ed elenca, quali mansioni superiori, quelle descritte nel ricorso di primo grado alle pagine 4 e 5 tra cui apertura dello scalo, emissione di tesserini per lo staff, cancellazione di una multa, elaborazione dei turni di Malpensa e coordinamento del personale,...

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