1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 5 agosto 2014) respinge l'appello dell'Agenzia delle Dogane avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6025/2011, di accoglimento integrale del ricorso proposto da B.B. e dai litisconsorti indicati in epigrafe, onde ottenere - a seguito della nascita dei propri figli negli anni dal (OMISSIS) - dalla loro datrice di lavoro, Agenzia delle Dogane, "il riconoscimento dell'incidenza" dei rispettivi permessi di allattamento, dei periodi di astensione obbligatoria per maternità e/o dei congedi parentali ai fini dell'attribuzione del diritto ai buoni pasto, all'indennità di produttività d'ufficio, all'indennità di obiettivo istituzionale, al cumulo dei periodi di riposo per allattamento con i permessi retribuiti e con i periodi di utilizzo della c.d. banca ore.
La Corte d'appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che:
a) deve essere respinto il primo motivo di gravame che riguarda l'indennità di produttività (di cui all'art. 4 del CCNL 15 gennaio 2005) in relazione ai periodi di congedo suddetti, in quanto l'art. 55 del CCNL del Comparto delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004 stabilisce che, in caso di congedo parentale e di interdizione anticipata dal lavoro, al dipendente spetta l'intera retribuzione, comprese le quote di incentivi eventualmente previste dalla contrattazione integrativa;
b) deve anche essere precisato che il CCNI dell'Agenzia delle Dogane del 29 luglio 2008 (quadriennio 2002-2005) prevede la liquidazione ai dipendenti dell'indennità di professionalità (ora indennità di obiettivo istituzionale) e dell'indennità di produttività ufficio (artt. 14 e 15);
c) quanto stabilito dall'art. 55 cit. trova anche riscontro nel D.L. n. 112 del 2008, art. 71, comma 5, convertito dalla L. n. 133 del 2008, che in via eccezionale, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la...
1 - Profili preliminari.
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione dei controricorrenti di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, per essere la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di legittimità e non offrendosi nel ricorso argomenti validi per modificare il suddetto indirizzo.
Deve essere, infatti, precisato che tale eccezione è basata sull'erroneo presupposto dell'esistenza, con riguardo alle questioni qui dibattute, di una giurisprudenza di questa Corte "consolidata" che sarebbe stata seguita dalla Corte d'appello, mentre le questioni controverse sono da considerare per la maggior parte sostanzialmente nuove per la giurisprudenza di legittimità.
1.1. Peraltro, per costante orientamento di questa Corte, le situazioni di inammissibilità indicate nell'art. 360-bis c.p.c., comma 1, non integrano dei nuovi motivi di ricorso accanto a quelli previsti dall'art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto sono state configurate dal legislatore come strumenti utili alla specifica funzione di "filtro", dei ricorsi per cassazione di agevole soluzione, sicchè sarebbe contraddittorio trarne la conseguenza di ritenere ampliato il catalogo dei vizi denunciabili (vedi, per tutte: Cass. 29 ottobre 2012, n. 18551; Cass. 8 aprile 2016, n. 6905).
In particolare, quanto all'ipotesi di cui all'art. 360-bis c.p.c., n. 1 - che viene qui in considerazione - è stato precisato che la funzione di filtro dell'ipotesi di inammissibilità prevista dalla disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (Cass. SU 21 marzo 2017, n. 7155).
1.2. Il presente ricorso non risponde a tale schema proprio perchè le censure con esso proposte non contestano alcun orientamento "consolidato" di questa Corte cui si sarebbe...
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